lunedì 3 settembre 2012

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n.109

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare. (12G0136)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l'articolo 21, recante delega al Governo per l'attuazione, fra le
altre, della predetta direttiva 2009/52/CE, nonche' l'articolo 24
che, ai fini dell'esercizio delle deleghe, richiama l'applicazione,
in quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante le norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante:
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300";
Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante
"Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante:
"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30", e successive modificazioni;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
che ha introdotto l'articolo 603-bis del codice penale, recante il
reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di
lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai
sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero,
nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati
sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o
contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo
sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di
soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e'
comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici.";
b) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre
condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo
comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la
sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di
rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo
di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con
il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero
che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un
anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del
procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora
vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.";
c) il comma 7 dell'articolo 22 e' abrogato;
d) all'articolo 24, comma 1, terzo periodo, le parole "di cui
all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter".
2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo
medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa
accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto,
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti
dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al
fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286
del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la
realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e
minori stranieri non accompagnati.
3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
determinati le modalita' e i termini per garantire ai cittadini
stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE.
Art.2
Disposizione sanzionatoria

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo
"25-undecies" e' inserito il seguente:
"25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno e' irregolare).
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il
limite di 150.000 euro.".
Art. 3
Presunzione di durata del rapporto di lavoro

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme
dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e
fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il rapporto
di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso
di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova
contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Art. 4
Attivita' di controllo

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad
effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nell'ambito della
programmazione annuale dell'attivita' di vigilanza sui luoghi di
lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i
settori di attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno.
2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il numero
totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore
di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche
il rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di
lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati.
Art. 5
Disposizione transitoria

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso
del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie
dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al presente comma,
lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo
ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o
precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di
lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto
dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive
modifiche e integrazioni. La dichiarazione e' presentata dal 15
settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per
la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero
dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la
presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere
attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i
rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal
comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno
familiare.
3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i
datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui al presente
articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di
procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare
non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non
imputabili al datore di lavoro.
5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 e' presentata
previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto
interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un
contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il
contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La
regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo
retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e'
documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo
le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E'
fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per
l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a
sei mesi.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo,
sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme
relative:
a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con
esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori
anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o
assistenziale.
7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del
rapporto di lavoro.
8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e' indicata la
retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di
lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello
stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della
questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle
procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il
parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle
condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del
contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione
dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e
della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri
errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita'
della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle
parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di
soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione
obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di
rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni
relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di
soggiorno.
10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di
emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione,
la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di
scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di
archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione
medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti
penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui
l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla
volonta' o dal comportamento del datore di lavoro.
11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del
contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione
obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del
permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e'
nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il
permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed
integrazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente
articolo i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo
codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di
destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del
presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma
17.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al
fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente
articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione
di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si
applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di
43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55
milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni di euro per l'anno
2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro
per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio
dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di
euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di
bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo
dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l'integrazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

giovedì 5 aprile 2012

MESSAGGIO DI SANDRO PERTINI AL PARLAMENTO DOPO L'ELEZIONE A PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Onorevoli senatori, onorevoli deputati, signori delegati regionali, nella mia tormentata vita mi sono trovato più volte di fronte a situazioni difficili e le ho sempre affrontate con animo sereno, perché sapevo che sarei stato solo io a pagare, solo con la mia fede politica e con la mia coscienza.Adesso, invece, so che le conseguenze di ogni mio atto si rifletteranno sullo Stato, sulla nazione intera. Da qui il mio doveroso proposito di osservare lealmente e scrupolosamente il giuramento di fedeltà alla Costituzione, pronunciato dinanzi a voi, rappresentanti del popolo sovrano. Dovrò essere il tutore delle garanzie e dei diritti costituzionali dei cittadini. Dovrò difendere l'unità e l'indipendenza della nazione nel rispetto degli impegni internazionali e delle sue alleanze, liberamente contratte.Dobbiamo prepararci ad inserire sempre più l'Italia nella comunità più vasta, che è l'Europa, avviata alla sua unificazione con il Parlamento europeo, che l'anno prossimo sarà eletto a suffragio diretto.L'Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa la strada, la strada della pace che noi dobbiamo seguire.Ma dobbiamo operare perché, pur nel necessario e civile raffronto fra tutte le ideologie politiche, espressione di una vera democrazia, la concordia si realizzi nel nostro paese.Farò quanto mi sarà possibile, senza tuttavia mai valicare i poteri tassativamente prescrittimi dalla Costituzione, perché l'unità nazionale, di cui la mia elezione è un'espressione, si consolidi, si rafforzi. Questa unità è necessaria, e se per disavventura si spezzasse, giorni tristi attenderebbero il nostro paese.Non dimentichiamo, onorevoli deputati,, onorevoli senatori, signori delegati regionali, che se il nostro paese è riuscito a risalire dall'abisso in cui fu gettato dalla dittatura fascista e da una folle guerra, lo si deve anche e soprattutto all'unità nazionale realizzata allora da tutte le forze democratiche.E' con questa unità nazionale che tutte le riforme, cui aspira da anni la classe lavoratrice, potranno essere attuate. Questo è compito del Parlamento.Bisogna sia assicurato il lavoro ad ogni cittadino.
La disoccupazione è un male tremendo che porta anche alla disperazione.
Questo, chi vi parla, può dire per personale esperienza acquisita quando in esilio ha dovuto fare l'operaio per vivere onestamente. La disoccupazione giovanile deve soprattutto preoccuparci, se non vogliamo che migliaia di giovani, privi di lavoro, diventino degli emarginati nella società, vadano alla deriva, e disperati, si facciano strumenti dei violenti o diventino succubi di corruttori senza scrupoli.Bisogna risolvere il problema della casa, perché ogni famiglia possa avere una dimora dignitosa, dove poter trovare un sereno riposo dopo una giornata di duro lavoro.Deve essere tutelata la salute di ogni cittadino, come prescrive la Costituzione.Anche la scuola conosce una crisi che deve essere superata. L'istruzione deve essere davvero universale, accessibile a tutti, ai ricchi di intelligenza e di volontà di studiare, ma poveri di mezzi.L'Italia ha bisogno di avanzare in tutti i campi del sapere, per reggere il confronto con le esigenze della nuova civiltà che si profila. Gli articoli della Carta costituzionale che si riferiscono all'insegnamento e alla promozione della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, non possono essere disattesi. Il dettato costituzionale, che valorizza le autonomie locali e introduce le regioni, è stato attuato. Ne è derivata una vasta partecipazione popolare che deve essere incoraggiata.Questo diciamo, perché vogliamo la libertà, riconquistata dopo lunga e dura lotta, si consolidi nel nostro paese. E vada la nostra fraterna solidarietà a quanti in ogni parte del mondo sono iniquamente perseguitati per le loro idee.Certo noi abbiamo sempre considerato la libertà un bene prezioso, inalienabile. Tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta, senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Ma se a me, socialista da sempre, offrissero la più radicale delle riforme sociali a prezzo della libertà, io la rifiuterei, perché la libertà non può mai essere barattata.
Tuttavia essa diviene una fragile conquista e sarà pienamente goduta solo da una minoranza, se non riceverà il suo contenuto naturale che è la giustizia sociale. Ripeto quello che ho già detto in altre sedi: libertà e giustizia sociale costituiscono un binomio inscindibile, l'un termine presuppone l'altro: non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà, come non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale. Di qui le riforme cui ho accennato poc'anzi. Ed è solo in questo modo che ogni italiano sentirà sua la Repubblica, la sentirà madre e non matrigna. Bisogna che la Repubblica sia giusta e incorrotta, forte e umana: forte con tutti i colpevoli, umana con i deboli e i diseredati. Così l'hanno voluta coloro che la conquistarono dopo venti anni di lotta contro il fascismo e due anni di guerra di liberazione, e se così sarà oggi, ogni cittadino sarà pronto a difenderla contro chiunque tentasse di minacciarla con la violenza. Contro questa violenza nessun cedimento. Dobbiamo difendere la Repubblica con fermezza, costi quel che costi alla nostra persona.. Siamo decisi avversari della violenza, perché siamo strenui difensori della democrazia e della vita di ogni cittadino. Basta con questa violenza che turba il vivere civile del nostro popolo, basta con questa violenza consumata quasi ogni giorno contro pacifici cittadini e forze dell'ordine, cui va la nostra solidarietà.Ed alla nostra mente si presenta la dolorosa immagine di un amico a noi tanto caro, di un uomo onesto, di un politico dal forte ingegno e dalla vasta cultura: Aldo Moro. Quale vuoto ha lasciato nel suo partito e in questa Assemblea! Se non fosse stato crudelmente assassinato, lui, non io, parlerebbe oggi da questo seggio a voi. Ci conforta la constatazione che il popolo italiano ha saputo prontamente reagire con compostezza democratica, ma anche con ferma decisione, a questi criminali atti di violenza. Ne prendano atto gli stranieri spesso non giusti nel giudicare il popolo italiano. Quale altro popolo saprebbe rispondere e resistere alla bufera di violenza scatenatesi sul nostro paese come ha saputo e sa rispondere il popolo italiano?Onorevoli senatori, onorevoli deputati, signori delegati regionali invio alle forze armate il mio saluto caloroso. Esse oggi, secondo il dettato della Costituzione, hanno il solo nobilissimo compito di difendere i confini della patria se si tentasse di violarli. Noi siamo certi che i nostri soldati e i nostri ufficiali saprebbero con valore compiere questo alto dovere.Il mio saluto deferente alla magistratura: dalla Corte costituzionale a tutti i magistrati ordinari e amministrativi cui incombe il peso prezioso e gravoso di difendere la vita altrui. Ma devono essere meglio apprezzate ed avere condizioni economiche più dignitose.Vada il nostro riconoscente pensiero a tutti i connazionali che fuori delle nostre frontiere onorano l'Italia con il loro lavoro.Rendo omaggio a tutti i miei predecessori per l'opera da loro svolta nel supremo interesse del paese. Il mio saluto al senatore Giovanni Leone, che oggi vive in amara solitudine.Non posso, in ultimo, non ricordare i patrioti coi quali ho condiviso le galere del tribunale speciale, i rischi della lotta antifascista e della Resistenza. Non posso non ricordare che la mia coscienza di uomo libero si è formata alla scuola del movimento operaio di Savona e che si è rinvigorita guardando sempre ai luminosi esempi di Giacomo Matteotti, di Giovanni Amendola e Piero Gobetti, di Carlo Rosselli, di don Minzoni e di Antonio Gramsci, mio indimenticabile compagno di carcere.Ricordo questo con orgoglio, non per ridestare antichi risentimenti, perché sui risentimenti nulla di positivo si costruisce, né in morale, né in politica.Ma da oggi io cesserò di essere uomo di parte. Intendo essere solo il Presidente della Repubblica di tutti gli italiani, fratello a tutti nell'amore di patria e nell'aspirazione costante alla libertà e alla giustizia. Onorevoli senatori, onorevoli deputati, signori delegati regionali, viva l'Italia!




9 LUGLIO 1978.









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venerdì 30 marzo 2012

Perché a scegliere siano i cittadini e non le oligarchie...

PER UN MODELLO EUROPEO: DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA, STATO DI DIRITTO, RICONOSCIMENTO DEI MERITI, LIBERTA’ DAI BISOGNI, COSCIENZA DEI DIRITTI E DEI DOVERI
-Perché a scegliere siano i cittadini e non le oligarchie;
-Perché sia rappresentata in Parlamento la varietà culturale e politica della società italiana;
-Perché le necessarie evoluzioni del sistema politico siano regolate da norme trasparenti;
il giornale on line Pensalibero invita associazioni, circoli, cittadini laici liberali e socialisti alla Assemblea nazionale che si svolgerà a Firenze, all’Hotel Adriatico, sabato 1 marzo con inizio alle ore 10,00. L’ Assemblea sarà inoltre l’occasione per ribadire la volontà di preservare e sviluppare la presenza della cultura laica liberale e socialista alla quale si devono le scelte fondamentali che hanno garantito il progresso economico e civile del Paese. Anche a causa di dei propri errori, questa cultura rischia oggi di scomparire politicamente: a Firenze intendiamo affermare che non ci lasceremo annientare e ci saremo comunque, anche dopo le elezioni. Programma (parte iniziale) Presiede Adalberto ScarlinoOre 10,00 Federico Baldini: “Per uscire dalla crisi di democrazia”Ore 10,15 Chiara Boriosi: “Democrazia e Rinnovamento “Ore 10,30 Tommaso Ciuffoletti: “Un soggetto unitario , liberalsocialista al servizio del Paese”Ore 10,45 Silla Cellino: “un’Italia Giusta e competitiva”Hanno già assicurato i loro intervento nuumerosi intellettuali, giornalisti , e personalità del mondo politico, fra i quali i segretari nazionali del PRI, on Francesco Nucara, l’on. Stefano De Luca (seg. naz. PLI), Mimmo Magistro e Alberto Tomassini (seg. e pres. naz. PSDI), on: Piero Milio, on. Renato Altissimo, Nicoletta Casiraghi, prof. Zeffiro Ciuffoletti, prof. Giuseppe Mammarella, Marco Gianfranceschi ( seg. Fondazione G. Saragat), Prrof. Mario Montorzi, Livio Ghersi, Giancarlo Magni, Franco D’Alfonso (pres. Porto Franco), prof. Valerio Giannellini, prof. Vittorio Salvadorini, Tristano Governi, dir. Naz. PRI, Alberto Benincasa . I lavori si concluderanno alle 18 con l’intervento di Nicola Cariglia, direttore di Pensalibero. Nei prossimi giorni pubblicheremo il programma completo. Vi preghiamo di fare circolare questo invito fra i vostri conoscenti e di comunicarci le nuove adesioni tramite e-mail a questo indirizzo: adesioni@pensalibero.itFino ad oggi hanno già aderito:Aliquò Mazzei Flavio FirenzeAttolico Francesco Presidente Democrazia Sociale Euromediterranea BariBaccanelli Pierfranco PLLS PratoBaglioni Paolo ImprenditoreBaldini Federico Presidente Circolo Spadolini RavennaBenincasa Alberto Capogruppo Consiglio Comunale Vivere Viareggio ViareggioBiliotti Cino Coordinatore Provinciale PLLS Vibo ValenzaBlasi Antonio Salvatore Coordinatore Associazione Pensalibero Basilicata Bonaccorsi Patrizia PLLS / SpL PratoBoriosi Chiara PLLS FirenzeBrancati Vitaliano Imprenditore grafico imprenditore grafico; Bruni Giuliana Presidente Socialismo Liberale RavennaBruni Mauro Consigliere comunale Insieme per Colle Colle di ValdelsaCalamari Marcello Notaio Presidente Circolo Gobetti FirenzeCalì Luciano Segretario Regionale PSDI Caporali Albarosa PistoiaCarduccelli Angelo Coordinatore Provinciale PLLS CatanzaroCarifi Grazia GiornalistaFirenzeCariglia Nicola Giornalista Direttore di Pensalibero Gruppo dei 101 Cartoni Puccio Gruppo dei 101 FirenzeCasadei Simone Cassano Gim Cavallucci Eugenio AvvocatoCellino Silla PLLS Sesto FiorentinoCellino Umberto ProfessionistaSesto FiorentinoCiapetti Carlo Luigi GiornalistaFirenzeCiuffoletti Tommaso Segretario Nazionale Ass. per La Rosa nel Pugno FirenzeCivitano Domenico Coordinatore regionale PLLS BitettoColombo Elda AvvocatoFirenzeConti Leonardo Presidente Associazione Mazziniana Italiana FirenzeConti Lorenzo FirenzeD'Alfonso Franco Presidente Porto Franco MilanoDani Andrea PLI GrossetoDe Lorenzo Claudio FirenzeDel Buffa Roberto Federazione dei Liberali FirenzeDi Franco Mimmo Gruppo dei 101 FirenzeDi Mambro Danilo RomaDi Maro Gino PLLS MilanoDi Mauro Assunta Biologa Donofrio Leonardo(foto) Presidente IUniScuola Milano Estrella Hugo Centro per la Libera RicercaPisaFabbi Mario JesiFancellu Antonio Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche NapoliFerace Alessandro DirigenteFirenzeFerruta Carola InsegnanteFirenzeFiorentino Giovanni Avvocato PLLS NapoliFornaciari Sandra Coordinatrice provinciale Gruppo dei 101 PisaGhersi Livio Studioso Studioso, scrittore PalermoGhinassi Roberta Gruppo dei 101 PratoGianfranceschi Marco Avvocato Segretario Generale Fondazione Saragat Giannellini Valerio Docente universitarioGirlando Giuliano Giovani Socialisti Democratici Governi Tristano Segretario regionale e membro Direzione nazionale PRI FirenzeGraziani Natale ScrittoreFirenzeGrazzini Loretta Già segretaria e tra i fondatori del Partito Radicale della Toscana e di Radio RadicaleFirenzeGuazzini Gherardo Consigliere comunale PLI TrequandaGuccerelli Lucia InsegnanteScandicciLaroni Giulio Presidente Veneto Socialista VeneziaLevaggi Eugenia AvvocatoChiavariLippi Beatrice ImpiegataFirenzeLozzi Alessandro Giornalista Direttore Laici.it FirenzeMagni Giancarlo GiornalistaPistoiaMaltinti Fabrizio CommercialistaPisaManneschi Paolo FirenzeMannino prof.Armando Docente universitarioFirenzeMarcozzi Domenico Gruppo dei 101 PescaraMarinazzo Angelo PLLS San CascianoMatteoli Paola Imprenditore AgricoloSan MiniatoMazzarini Liviano JesiMazzei Vittorio Coordinatore regionale PLLS Lamezia TermeMazzeo Francesco Presidente Nazionale Socialisti per le libertà PratoMazzoni Roberto Medici Tornaquinci Ippolita Gruppo dei 101 FirenzeMenicucci Simone FirenzeMercanzin Giampaolo Gruppo dei 101 PadovaMilio Pietro PalermoMontorzi Mario Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Facoltà di Giurisprudenza, Università di PisaPisaMoretta Luigi Oliva Vincenzo PLLS CasertaOriolo Gennaro Consigliere comunale PD ScandicciOrlandi Marco ImpiegatoPoggio a CaianoOrsini Gianfranco MedicoFirenzePalmerini Attilio Avvocato PLI LivornoPanerai Paolo Imprenditore edile Imprenditore edile FirenzePani Marco Professore Coordinatore cittardino Nuovo PSI OristanoPaoletti Enrico Presidente Società Dante Alighieri FirenzeParis Marcello Giornalista Giornalista; Pastorino Ernesto G. RoveretoPennucci Chiarella InsegnanteFirenzePozzolini Vanni Delegato associazione dimore storicheRandisi Antonio Riccieri Michele Gruppo dei 101 FirenzeRimediotti Roberto Docente di Ingegneria Applicata alle Assicurazioni FirenzeRiservato Alamira Insegnante di Lettere e Filosofia FirenzeRispoli Gregorio Presidente Ass. G.Salvemini FirenzeRocca Luigi Capogruppo in provincia PSE CrotoneRomano Corrado Ronconi Elena AnconaRossi Claudio Giornalista telecineoperatore FirenzeSalvadori Paola DocenteTavarnelleSalvadorini Vittorio Ordinario Scienza della PoliticaPisaSama Cesare Responsabile Gruppi di impegno Laico FirenzeSama' Milena Gruppo dei 101 FirenzeScarlino Adalberto Segretario Regionale PLI FirenzeStefanini Valentina IngegnereFirenzeTirinnanzi Claudio Imprenditore Gruppo dei 101 FirenzeTraquandi Renato PRI ArezzoViero Andrea Architetto Gruppo dei 101 FirenzeZanobetti Umberto Albergatore Gruppo dei 101 FirenzeZucchini Mario Architetto.

Articolo del: 2008-02-18 ( PENSALIBERO)

domenica 18 marzo 2012

"Bilancio e significato delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia


Intervento del Presidente Napolitano all'incontro
Palazzo del Quirinale, 17/03/2012
Grazie Roberto Benigni, anche se è difficile parlare "grigiamente" dopo di te. Signor presidente del Senato,signor presidente della Camera,signore e signori Ministri,signor presidente della Corte Costituzionale,signori Sindaci, un cordiale saluto a voi e a tutti i rappresentanti del Parlamento, del governo, delle istituzioni locali, delle forze politiche, degli enti culturali. Un particolare ringraziamento a quanti prendendo qui la parola hanno dato senso e contenuto all'incontro che abbiamo voluto promuovere a conclusione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Italia unita. Ci è sembrato che fosse giusto e che potesse risultare stimolante questo momento di bilancio e di riflessione : perché le celebrazioni - iniziate già nel 2010 e dispiegatesi fino a oggi - hanno costituito un fatto rilevante nella nostra vita nazionale, denso di significati e potenzialità.Il ringraziamento, s'intende, va molto al di là della pur ricca platea dei partecipanti a questa cerimonia. Già nel discorso che tenni in Parlamento il 17 marzo dello scorso anno, espressi riconoscenza "a tutti i soggetti pubblici e privati" da cui sono partite iniziative di molteplice natura, e in misura crescente, e non tornerò ora a citarli anche perché quella pluralità di soggetti è stata in buona parte rappresentata negli interventi che abbiamo ascoltato.Non posso però non porre in cima al lungo elenco, che rischierebbe comunque di non apparire esaustivo, il Comitato dei garanti, guidato prima da Carlo Azeglio Ciampi e poi da Giuliano Amato : ad esso, al Comitato dei ministri, alla "Unità tecnica di missione" presso la Presidenza del Consiglio, con la sapiente consulenza di Paolo Peluffo, dobbiamo realizzazioni essenziali come i memoriali nei "luoghi della memoria", da quello dei Mille a Genova Quarto a quelli dedicati a Mazzini in Pisa, a Cavour in Roma, a Garibaldi (di qui a qualche mese) in Caprera. Ma tali realizzazioni, e le opere di restauro di diecine di monumenti storici, e di riallestimento di importanti musei del Risorgimento sono da ieri raccontate al pubblico - insieme con molte altre testimonianze dello sforzo compiuto - nella Mostra allestita al Vittoriano, da cui in generale ho tratto, visitandola, il senso di una vera e propria esplosione di fantasia, di colori, di simboli, di entusiasmo lungo l'intero percorso degli eventi celebrativi. La Mostra del Vittoriano è stata anch'essa curata dal Comitato dei garanti, che nella persona del suo Presidente Giuliano Amato è stato d'altronde costantemente impegnato in una continua attività di ideazione e supervisione per tutte le iniziative di rilievo nazionale rivolte a celebrare il Centocinquantenario : tra esse un'impressionante serie di Mostre - a Roma, a Torino, a Reggio Emilia, a Milano, a Napoli, a Genova, e l'elenco potrebbe continuare a testimonianza di un'estrema varietà di temi e contenuti e di una qualità senza precedenti di quegli allestimenti, qualcuno dei quali - come la mostra "Gioventù ribelle" - si è da Roma irradiato in tutto il paese.Nella Mostra al Vittoriano è stata ordinata la documentazione più ampia possibile, benché sempre parziale, relativa a manifestazioni, concerti e Convegni, a veri e propri elaborati (9.700) di un gran numero di istituti scolastici (su un totale di 10.600), a pubblicazioni di ogni sorta che danno la misura dell'eccezionale impegno dispiegato, in particolare, dall'editoria a cominciare dalle sue maggiori espressioni.Il primo aspetto di questa cerimonia - il ringraziamento e compiacimento per quanto si è suscitato e realizzato - tocca dunque moltissimi protagonisti : dai più naturali e qualificati, in primis la nostra più antica e alta istituzione culturale, l'Accademia dei Lincei, di ammirevole alacrità in occasione del Centocinquantenario, a realtà molto diverse, il cui contributo non poteva mancare ed è stato fortemente significativo. Penso - e ci tengo a citarle - alle Forze Armate e con esse al ministero della Difesa. Un'altra realtà lodevolmente attivatasi, con eccellenti risultati, è stata quella delle nostre rappresentanze diplomatiche in varii continenti. Mi piace infine segnalare l'apporto che ci è venuto più di recente dal mondo della magistratura e della cultura giuridica col convegno promosso dal CSM a Torino qualche settimana fa.Né possiamo dimenticare la presenza della Santa Sede anche attraverso la partecipazione alla cerimonia commemorativa del 20 settembre 1870 a Porta Pia, la voce del Pontefice per la celebrazione del 17 marzo e l'attenzione dell'Osservatore Romano, le iniziative della CEI : tutti contributi spontanei, impegnativi e di indubbio significato.Ed ora, qualche semplice cifra. Per la concessione del logo ufficiale delle celebrazioni istituito dalla Presidenza del Consiglio, sono giunte oltre 4.000 richieste. Ma un dato indicativo della spontaneità e capillarità delle adesioni all'impegno celebrativo e del fervore delle proposte pervenute anche da singoli cittadini, è anche quello delle lettere indirizzate a tale proposito al Presidente della Repubblica nel numero di circa 4.500 da tutte le Regioni d'Italia.In questa sala, poco fa, un quadro rappresentativo dello straordinario impegno del mondo della scuola, e di quello dell'Università e della ricerca, ci è stato presentato dal ministro Profumo ; mentre dal Presidente Delrio ci è stato offerto uno sguardo d'insieme sulla mobilitazione - non riassumibile quantitativamente - delle istituzioni regionali e locali, e soprattutto delle città, dei Comuni, delle piazze : è stato quello, con il mondo della scuola, l'altro autentico pilastro delle celebrazioni del Centocinquantenario. Ringrazio cordialmente, dunque, il ministro e il presidente dell'ANCI, così come gli altri oratori che si sono succeduti richiamando varii, importanti aspetti del bilancio del Centocinquantenario. Così, il professor Galasso per la bella riflessione sullo spirito critico, alieno da "una visione agiografica, santificatrice e ideologica del Risorgimento", e insieme sulla serietà e maturità - in linea con la nostra alta tradizione storiografica risorgimentale - con cui gli studiosi sono intervenuti nel dibattito sul processo unitario, riapertosi anche - come ci è stato detto - all'insegna di vecchi luoghi comuni tendenzialmente diminutivi o liquidatori. E ringrazio Aldo Cazzullo che ci ha portato l'eco della vasta partecipazione - anche con il suo personale appassionato contributo - dell'universo della stampa quotidiana, cui si è accompagnata la molteplice, assidua presenza e iniziativa della RAI e in generale delle emittenti televisive ; e Dacia Maraini che ci ha ricordato come il Centocinquantenario sia stato occasione anche per appassionate riscoperte di poco celebrate figure femminili del Risorgimento, di apporti essenziali delle donne alla Resistenza, e ancor prima, e poi, all'evoluzione della società e allo sviluppo della democrazia italiana, nonché a una creatività letteraria nutrita di radici storiche. Sul significato di questa complessiva, vivissima, variegata risposta, "dall'alto e dal basso", all'appello per celebrare insieme, non formalmente e non retoricamente, i 150 anni dell'Italia unita, abbiamo già detto molto - anche io stesso in diverse occasioni : e non poco ci dice ora la ricerca del Censis - le cui risultanze sono state appena rese note - sui "valori degli italiani", quali appaiono ridisegnati dall'esperienza del profondo travaglio in atto nella nostra società e anche dal mix di sentimenti e riflessioni suscitato dalla ricorrenza del Centocinquantenario. Affiora da questa ricerca un'evoluzione verso atteggiamenti più socievoli, più sensibili culturalmente e civilmente, più legati all'idea di stare solidalmente insieme come nazione : qualcosa che ci conforta nella nostra professione di fiducia nell'avvenire dell'Italia.E mi si consenta di calare ora più decisamente nel presente il discorso sul paese, alla luce del bilancio cui questa cerimonia è stata dedicata.Nel trarre - all'inizio di ottobre - le prime conclusioni dell'intensa esperienza delle celebrazioni del Centocinquantenario, scrissi che si era prodotto "un risveglio di coscienza unitaria e nazionale" le cui tracce erano destinate a restare, i cui frutti rimanevano ancora largamente da cogliere. Ebbene, credo che quei frutti li stiamo raccogliendo anche e in particolare nella fase speciale e cruciale che la vita pubblica italiana ha imboccato quattro mesi fa. Si sta facendo sentire e mostrando prezioso quel "lievito di nuova consapevolezza e responsabilità condivisa" che avevamo visto crescere nel moto sempre più profondo e diffuso delle celebrazioni.Lo dico pensando al clima in cui si è risolta in novembre un'assai difficile crisi politica ; e al clima in cui un governo formatosi fuori degli schemi ordinari, con caratteristiche per varii aspetti mai sperimentate, sta portando avanti un'azione tutt'altro che indolore. Tutto sarebbe stato e sarebbe più arduo se in precedenza, nel ripercorrere gli alti e bassi della nostra storia unitaria, non si fosse ritrovato e potenziato il senso dell'interesse generale da far prevalere su ogni interesse particolare, il senso e il valore della coesione sociale e nazionale come leva per superare - oggi al pari di ieri - sfide e prove ineludibili.Hanno certamente spinto nella direzione giusta i crudi fatti del rischio di insostenibile tensione e catastrofico cedimento cui sempre di più nella seconda metà del 2011 è risultato esposto, nel contesto europeo, l'equilibrio dei nostri conti pubblici, il debito sovrano del nostro Stato, il futuro del nostro paese. Ma di ciò si è preso coscienza da parte di larghi strati della popolazione con una maturità, direi sorprendente, stimolata da quel recupero di valori nazionali, civili e morali di cui questa mattina abbiamo voluto tracciare il bilancio.A loro volta le principali forze politiche hanno avvertito la stanchezza dell'opinione pubblica e dell'elettorato per il perpetuarsi di una conflittualità esasperata e paralizzante in momenti di evidente emergenza, tali da richiedere invece il massimo sforzo di avvicinamento e convergenza nell'interesse comune. Il senso di responsabilità dimostrato da forze già al governo e già all'opposizione nel rendere possibili la formazione e le scelte urgenti di un esecutivo estraneo a entrambi gli schieramenti partitici, ha anch'esso rispecchiato la consapevolezza della fondamentale sollecitazione scaturita dalle celebrazioni del Centocinquantenario.Aggiungerei che si trattava di una sollecitazione anche al recupero della grande lezione dell'Assemblea Costituente e della strada maestra della Costituzione repubblicana. Non si è forse avuta nei mesi scorsi la prova della vitalità di un assetto costituzionale, e di un patrimonio di concreta e ricca esperienza costituzionale, capace di suggerire e garantire in modo non traumatico un passaggio politico tra i più delicati e inediti?L'evoluzione in senso più costruttivo nei comportamenti di importanti soggetti sociali e politici, sotto la pressione di una forte reazione critica e di una netta domanda di cambiamento provenienti dalla società, si è manifestata in parallelo con la messa in campo, per il governo del paese, di qualificate energie e competenze di cui l'Italia disponeva, e si è tradotta nell'espressione di un largo sostegno parlamentare al governo del Presidente Monti. Ne sono già scaturiti risultati di innegabile rilievo: in sostanza, una rinnovata fiducia, in sede europea e internazionale, nella capacità di ripresa e di sviluppo dell'Italia e nel suo apporto al superamento della crisi dell'eurozona e del progetto europeo. Di qui anche l'allentamento della pressione, nei mercati finanziari, sui titoli del nostro debito pubblico, a conferma che il rimedio sovrano dinanzi ad attacchi speculativi e a più complesse insidie di carattere economico-politico è sempre il capitale di fiducia che si è acquisito o riacquisito.Questi risultati, superiori a pure possibili previsioni positive, sono tutti da consolidare e integrare : definendo e applicando rigorosamente i provvedimenti ancora all'esame del Parlamento, spingendo fino in fondo l'impegno per la revisione e il contenimento della spesa pubblica, per la stabilizzazione di una prassi di pareggio di bilancio, per la sostanziale riduzione, attraverso tutte le vie percorribili, dello stock del debito pubblico. Non mettendo in forse questo processo di risanamento finanziario, ma integrandolo con misure e politiche per il rilancio della crescita, al momento solo avviate in sede nazionale e annunciate in sede europea, si potranno porre le basi per la soluzione dei problemi di fondo che travagliano la società e lo Stato italiano.Sono certo che questa assoluta necessità di continuare senza cadute e senza regressioni nel cammino intrapreso, sia ben presente alle forze politiche più responsabili. Il garantire la continuità di scelte di governo e parlamentari che stanno palesemente giovando alla causa della salvezza e al prestigio dell'Italia non mortifica la politica, ma contribuisce a rivalutarla, a riaccreditarla nella sua missione più autentica di espressione dell'interesse generale e di rafforzamento della compagine nazionale. E' una missione cui ci ha richiamato lo spirito del Centocinquantenario e che può oggi tornare ad essere riconosciuta alla politica anche a condizione che le sue forze più rappresentative dimostrino in questa fase di saper varare riforme istituzionali condivise, già per troppo tempo eluse, e tendano a garantire nel futuro comportamenti trasparenti sul piano della moralità, nonché più alti livelli di qualità nelle rappresentanze istituzionali e di governo.Mi permetto peraltro di dissentire da chi vede un pericolo di svalutazione o marginalizzazione della politica nelle cessioni di sovranità da parte del nostro e degli altri Stati nazionali a favore dell'Unione europea. Quelle cessioni, quelle volontarie autolimitazioni furono l'idea-chiave del lungimirante progetto di integrazione e unità lanciato a Parigi 62 anni orsono. Un'idea-chiave e un progetto che traggono oggi maggior forza e decisivo impulso dal processo di globalizzazione e dal grande cambiamento mondiale. Mi ha confortato in tale convinzione sentire qualche sera fa il cancelliere tedesco richiamare il fatale restringimento del peso del nostro continente al 7 per cento della popolazione del mondo d'oggi, ed evocare il rischio della marginalità per tutti i nostri paesi se non saremo capaci di integrarci più strettamente. Per tutti i nostri paesi, compreso il più grande e dinamico che ella rappresenta. Una sempre più stretta integrazione europea, attraverso il crescente ricorso a forme di sovranità condivisa che riducano l'area delle distinte e separate sovranità nazionali, è una necessità oggettiva del nostro tempo e non conduce alla fine né della politica né della democrazia.Piuttosto, muoviamo in Europa verso nuovi scenari e modi di essere della vita democratica, nel rispetto delle diversità e peculiarità delle nostre storie e culture nazionali, ma superando gli steccati di ormai asfittici sistemi nazionali. E questa diventa anche la proiezione di quel sentimento di identità, appartenenza e unità italiana, di quel rinnovato attaccamento alla patria, che abbiamo sollecitato e visto riemergere con le celebrazioni del Centocinquantenario.Continuiamo dunque a coltivare, a tener vivo quel sentimento che è anche impegno di coesione, approfondendolo sul piano della consapevolezza storica e del costume civile, e connettendolo con la prospettiva del crescere insieme in Europa, fianco a fianco con le altre nazioni e gli altri popoli del continente cui è consegnato il nostro comune futuro.Ho detto "continuiamo". Sì, perché è finito l'anno delle celebrazioni del grande nuovo inizio per l'Italia segnato dal 17 marzo del 1861, ma non è finita l'opera del rilancio del nostro patrimonio unitario, e non può mancare la determinazione nel portarla avanti.Sancisce e stimola la continuità del nostro impegno collettivo a interrogarci sulla storia dell'Italia unita, a studiarla e discuterla, la decisione, che saluto, di fare del 17 marzo, in via permanente, la "Giornata dell'anniversario dell'Unità d'Italia". E già si presenta vicina e concreta la scadenza del centenario - il 1915, per il nostro paese - della 1a Guerra Mondiale, passaggio storico cruciale per lo Stato unitario sorto da poco più di cinquant'anni e per un popolo che ancora conosceva poco sé stesso e per la prima volta si riuniva in una drammatica e complessa esperienza comune. Proseguono programmi scolastici felicemente avviati per il Centocinquantenario, restano aperti o stanno per aprirsi canali informatici e restano disponibili materiali didattici, come in particolare ci si suggerisce da Torino, che nel 2010-2011 è già stata centro propulsore ed esempio operoso per il programma complessivo delle celebrazioni dei nostri 150 anni. Faremo tutti la nostra parte come nel periodo celebrativo che oggi si conclude ; la faremo nella convinzione di coltivare un filone non esteriore e rituale ma autentico e vitale, di azione sociale e pubblica, di pedagogia e di partecipazione nazionale, capace di portare a un livello più alto la coscienza civile, la coesione e la volontà di progresso degli italiani.

martedì 14 febbraio 2012

Lombardia:Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

PARTE I-DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto della legge di riordino)
1. La presente legge dispone il riordino della disciplina legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto d'autonomia della Lombardia.

Art. 2
(Uso della telematica)
1. La Regione promuove l'utilizzo di sistemi informatici per l'acquisizione diretta delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Al fine di rendere effettivo il diritto di informazione, anche finalizzato all'accesso agli atti, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, favoriscono l'utilizzo del sistema informativo regionale, in relazione ai documenti in esso raccolti e non sottratti all'accesso.
3. Le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere inoltrate anche in via telematica, con utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) o altri strumenti che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, in conformità con il d.lgs. 82/2005.
4. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione informatica dei documenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), del d.lgs. 82/2005, nel rispetto della disciplina vigente in tema di trattamento dei dati personali.
5. In attuazione delle disposizioni sull'interoperabilità delle basi dati e sull'interscambio informativo previste nel d.lgs. 82/2005, la Regione rende disponibili e promuove iniziative per l'utilizzo di piattaforme informatiche interoperabili per l'interscambio tra imprese e pubblica amministrazione e tra pubbliche amministrazioni, in accordo con gli enti locali e con le autonomie funzionali, anche per le finalità di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b).

PARTE II
DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

TITOLO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
Principi

Art. 3
(Ambito di applicazione e principi dell'azione amministrativa)
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano:
a) alla Regione;
b) agli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto, costituito dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative e degli incarichi ad essi conferiti dalla Regione;
c) alle Aziende di servizi alla persona (ASP), di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia);
d) agli enti locali, singoli o associati, e agli altri enti pubblici ai quali la Regione conferisce funzioni amministrative;
e) ai concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione vigente e delle concessioni o convenzioni di gestione, nell'esercizio delle funzioni amministrative.
2. L'attività amministrativa, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, si svolge nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di trasparenza, efficienza, economicità, pubblicità e semplicità, conformemente all'articolo 46 dello Statuto, e secondo i principi dell'ordinamento comunitario, delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'amministrazione, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove espressione dei principi costituzionali e dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. La disciplina dell'azione amministrativa si ispira, in particolare, ai seguenti indirizzi:
a) ridurre:
1) il numero dei procedimenti e delle fasi procedimentali;
2) i termini per la conclusione dei procedimenti;
3) gli oneri meramente formali e burocratici;
b) accorpare i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;
c) potenziare l'uso degli strumenti digitali nei rapporti interni ed esterni;
d) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

Art. 4
(Dovere di adozione del provvedimento)
1. Il dovere di adottare il provvedimento permane anche quando sia scaduto il termine per provvedere, di cui all'articolo 5, salvi i casi di silenzio assenso, silenzio diniego e silenzio rigetto previsti da leggi o regolamenti.
2. Le ragioni del ritardo sono indicate nel provvedimento.

Art. 5
(Termini per provvedere)
1. Ove non sia già stabilito per legge o regolamento, il termine per la conclusione di ciascuna tipologia di procedimento di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è stabilito con uno o più atti amministrativi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale. In assenza di disposizioni, si applica il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 241/1990. Nel caso di enti locali conferitari di funzioni amministrative in base a leggi regionali, ove il termine non sia stabilito con legge o regolamento regionale o, in mancanza, con provvedimenti degli stessi enti locali, si applica il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 241/1990.
2. Il termine di cui al comma 1 non può superare quello previsto dall'articolo 2, comma 3, della l. 241/1990. Solo in presenza di particolari presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento, il termine può essere ampliato, indicandone le ragioni, fino a quello massimo stabilito dall'articolo 2, comma 4, della l. 241/1990.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della l. 241/1990, il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze nel caso l'istruttoria richieda l'esame comparativo di più istanze.
4. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del responsabile del procedimento.

Art. 6
(Sospensione e interruzione dei termini per provvedere)
1. I termini di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della l. 241/1990:
a) sono sospesi quando le strutture procedono ad acquisire atti e documenti in possesso di privati o di altre pubbliche amministrazioni;
b) sono sospesi durante il periodo, di durata non superiore a quindici giorni, richiesto dal privato per la presentazione di osservazioni scritte;
c) possono essere sospesi, per un periodo non superiore a quindici giorni, al fine dell'esame delle memorie, proposte e documenti presentati dai soggetti di cui all'articolo 10 della l. 241/1990, qualora richiedano adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli compiuti o da compiere;
d) sono interrotti a seguito di comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, di istanza irregolare o incompleta, con indicazione delle cause di irregolarità o incompletezza e assegnazione al richiedente di un termine per provvedere non superiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda. Sono fatte salve disposizioni specifiche in materia di procedure concorsuali.
2. I termini, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), riprendono a decorrere dal giorno in cui è avvenuta l'acquisizione degli atti e dei documenti mancanti al fascicolo, se precedente la scadenza stabilita per l'acquisizione.
3. Della sospensione o anche interruzione dei termini è data notizia ai soggetti di cui all'articolo 7 della l. 241/1990, con le modalità di cui all'articolo 8 della medesima legge.

Art. 7
(Motivazione)
1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ovvero con l'attribuzione di un punteggio ove si tratti di valutazioni espresse nell'ambito di procedure selettive e siano stati analiticamente predeterminati i criteri per la valutazione.

Art. 8
(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. Ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente.
2. La Regione promuove la semplificazione, la standardizzazione e la celerità delle procedure afferenti l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, in ogni loro fase, anche mediante l'utilizzo degli strumenti digitali.

CAPO II
Responsabilità del procedimento

Art. 9
(Responsabile del procedimento)
1. Per i procedimenti per i quali la struttura organizzativa responsabile non è stata individuata da leggi o regolamenti, la responsabilità dell'istruttoria spetta alla struttura competente, ai sensi dell'ordinamento interno, ad adottare l'atto conclusivo ovvero a proporne l'adozione all'organo cui spetta l'atto conclusivo del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura organizzativa di cui al comma 1. Il presente comma non si applica ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e).
3. Il responsabile del procedimento può individuare, nell'ambito della struttura organizzativa competente, i funzionari autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni, a ricevere le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e a rilasciare duplicati di documenti informatici ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 23-bis del d.lgs. 82/2005.
4. I funzionari di cui al comma 3 provvedono altresì all'autenticazione delle copie ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 445/2000.
5. Il responsabile del procedimento, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della l. 241/1990, assicura al diretto destinatario:
a) la comunicazione del provvedimento finale, nel suo integrale contenuto;
b) la tempestiva predisposizione e comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis, della l. 241/1990, ove competente all'adozione del provvedimento finale.

CAPO III
Partecipazione al procedimento

Art. 10
(Facoltà di intervento nel procedimento)
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi collettivi istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi di categoria o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio o un beneficio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

Art. 11
(Modalità di partecipazione al procedimento)
1. I soggetti nei confronti dei quali l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione o notizia dell'avvio del procedimento e i soggetti intervenuti ai sensi dell'articolo 10 possono chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione, fatti salvi i diritti dei partecipanti al procedimento di cui all'articolo 10 della l. 241/1990.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono, altresì, assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. La partecipazione è consentita ai sensi dell'articolo 10 della l. 241/1990, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), anche al solo fine di presentare all'amministrazione osservazioni utili per una migliore valutazione degli interessi coinvolti.
4. La partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati alla formazione dei programmi e piani regionali è disciplinata dalle leggi regionali.
5. Nelle procedure di pianificazione territoriale ed urbanistica la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati, come disciplinata dalle leggi vigenti, comporta l'obbligo dell'amministrazione di valutare e decidere istanze od osservazioni anche se dirette a tutelare interessi privati.

Art. 12
(Audizioni pubbliche)
1. Per i procedimenti di competenza della Giunta regionale può essere disposta l'audizione dei soggetti interessati.
2. L'audizione si svolge nel corso di una riunione appositamente convocata, alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi, nonché le organizzazioni sociali e i singoli cittadini che vi abbiano interesse.
3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e pubblicizzata con altri idonei strumenti di comunicazione.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di partecipazione dei soggetti interessati alle audizioni e di pubblicizzazione dei relativi esiti.

CAPO IV
Semplificazione del procedimento

Art. 13
(Conferenza di servizi)
1. La conferenza di servizi, strumento di coordinamento e semplificazione dell'attività amministrativa nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero di competenza della Regione, è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.
2. Al fine del perseguimento degli obiettivi di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, cui sono improntati i rapporti tra le pubbliche amministrazioni, nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero di competenza della Regione, in caso di dissenso espresso da amministrazioni non statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della incolumità pubblica, il responsabile del procedimento, ove non diversamente previsto dalle leggi di settore, rimette gli atti della conferenza alla Giunta regionale, che decide entro i successivi trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti della conferenza ai fini dell'assunzione della decisione ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 3, della l. 241/1990. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità procedurali necessarie all'assunzione della determinazione finale da parte della Giunta regionale, tenuto conto delle diverse posizioni emerse in sede di conferenza.
3. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze istruttorie finalizzate all'esame contestuale di più interessi coinvolti in un unico procedimento o in procedimenti connessi. Tali conferenze, non obbligatorie, si svolgono secondo procedure semplificate, anche per via telematica, stabilite nella prima riunione di ciascuna conferenza.
4. Sono fatte salve le previsioni sulla conferenza di servizi in materia di:
a) valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);
b) autorizzazioni per grandi strutture di vendita, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
c) installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, di cui agli articoli 83, 87 e 90, della l.r. 6/2010;
d) procedure di concertazione inerenti ai progetti infrastrutturali, di cui all'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale);
e) strumenti di programmazione delle comunità montane, di cui all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
f) infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale, di cui all'articolo 4, della l.r. 15/2008;
g) impianti di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);
h) copertura delle perdite di gestione delle ASP, ai sensi dell'articolo 14, della l.r. 1/2003;
i) rilascio del permesso di costruire e disciplina della denuncia di inizio attività, di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
j) sportello unico delle attività produttive, di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) e all'articolo 97, della l.r. 12/2005.

Art. 14
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. La Giunta regionale può, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individuare con regolamento i procedimenti amministrativi, di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, ulteriori a quelli di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), per i quali predisporre, con atto dirigenziale, la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

TITOLO II
DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 15
(Titolari del diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso ai documenti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuto e si esercita secondo le previsioni del Capo V della l. 241/1990, fatti salvi i livelli ulteriori di tutela garantiti dall'articolo 16, nonché le modalità di esercizio stabilite a norma dell'articolo 17.

Art. 16
(Livelli ulteriori di tutela del diritto di accesso)
1. Sono garantiti i seguenti livelli di tutela del diritto di accesso, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla l. 241/1990:
a) qualora vi siano contro-interessati a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della l. 241/1990, l'amministrazione provvede d'ufficio a dar loro notizia della richiesta di accesso;
b) il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, indipendentemente dalla cessazione dell'obbligo di detenzione da parte dell'amministrazione, in deroga all'articolo 22, comma 6 della l. 241/90, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse;
c) nei confronti degli atti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'istanza di riesame della richiesta di accesso può essere presentata al Difensore regionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale).

Art. 17
(Modalità di esercizio del diritto d'accesso)
1. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di esercizio del diritto di accesso, in conformità con la legge l. 241/1990 e con la presente legge, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative poste a garanzia del diritto di accesso e a tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Le specifiche misure organizzative per assicurare l'esercizio del diritto di accesso sono determinate:
a) con provvedimento della Giunta regionale, per le strutture organizzative della Giunta regionale;
b) con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le strutture organizzative del Consiglio regionale;
c) con provvedimento dell'organo di governo dell'ente o soggetto, per i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), tenuto all'applicazione della presente legge.
3. Il diritto di accesso agli atti preparatori è riconosciuto qualora gli stessi siano posti alla base di un provvedimento finale a rilevanza esterna ed è comunque escluso per gli atti di cui all'articolo 13 della l. 241/1990, fino a quando il procedimento non sia concluso.
4. A seguito dell'adeguamento del sistema informativo regionale, il diritto di accesso può essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti e non vincolati da segreto, presso gli uffici designati.
5. La Giunta regionale determina ovvero modifica le modalità di accesso al Sistema informativo regionale (SIR) e l'entità delle tariffe da richiedere all'interessato, provvedendo anche all'aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 18
(Esclusioni e limitazioni del diritto d'accesso)
1. Fermi restando i casi di esclusione previsti dall'articolo 24 della l. 241/1990, con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuate le categorie di documenti, formati o detenuti dalla Regione, sottratti all'accesso, nonché, per ciascuna categoria, l'eventuale periodo di tempo per il quale i documenti sono sottratti all'accesso.

Art. 19
(Accesso alle informazioni in materia ambientale)
1. Per la definizione di casi e limiti per l'accesso alle informazioni in materia ambientale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

TITOLO III
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 20
(Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati.
2. Il BURL è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti, in conformità con il d.lgs. 82/2005 e con l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).
3. La consultazione è libera e gratuita.
4. Nel BURL sono pubblicati integralmente:
a) le leggi e i regolamenti della Regione, nonché i relativi testi coordinati;
b) le circolari esplicative di leggi regionali e gli atti di indirizzo rivolti con carattere di generalità ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti o che siano ritenuti di interesse diffuso;
c) i documenti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria.
5. Sono pubblicati integralmente o per estratto, secondo le disposizioni di legge o le indicazioni del richiedente:
a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale, nonché i decreti del Presidente della Giunta la cui pubblicazione è obbligatoria per legge;
b) altri atti, compresi gli atti della dirigenza, la cui pubblicazione è prescritta dalle leggi o da disposizioni della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
c) i provvedimenti, gli annunci legali e gli avvisi di concorso degli enti locali, la cui pubblicazione è obbligatoria per legge o richiesta dagli enti medesimi.
6. La pubblicazione degli atti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
7. La pubblicazione integrale degli atti realizza il diritto di accesso agli stessi atti, in attuazione della presente legge e delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
8. Il direttore responsabile del BURL è il dirigente della relativa struttura, iscritto all'elenco speciale annesso all'albo speciale dei giornalisti.
9. La Giunta regionale determina la struttura editoriale del BURL e le modalità per la sua pubblicazione.

Art. 21
(Formule di promulgazione ed emanazione di leggi e regolamenti regionali)
1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1, dello Statuto, i testi di legge sono promulgati con la formula: 'Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale'.
2. Al testo della legge segue la formula: 'La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia'.
3. In attuazione dell'articolo 43, comma 1, dello Statuto, i testi regolamentari sono emanati con una delle seguenti formule:
a) 'La Giunta regionale ha approvato. Il Presidente della Regione emana il seguente regolamento regionale', nei casi di cui all'articolo 42 dello Statuto;
b) 'Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Regione emana il seguente regolamento regionale', in caso di regolamenti di competenza consiliare.
4. Al testo del regolamento segue la formula: 'Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia'.

Art. 22
(Uffici per le relazioni con il pubblico)
1. Agli uffici per le relazioni con il pubblico sono demandati i seguenti compiti:
a) contribuire all'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione all'attività amministrativa, di accesso alla documentazione ed alle informazioni previste dalla presente legge;
b) informare l'utenza sugli atti e lo stato dei procedimenti, collaborando ad attuare i principi e gli indirizzi dell'attività amministrativa;
c) svolgere ricerche ed analisi finalizzate a formulare proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini;
d) promuovere e realizzare, in collaborazione con le strutture della Regione a ciò preposte, iniziative di comunicazione di pubblica utilità per far conoscere normative, servizi e strutture della Regione, anche in forma integrata ed in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
e) promuovere iniziative volte a migliorare i servizi per il pubblico, a semplificare ed accelerare le procedure, ad incrementare le modalità di accesso informale ai documenti amministrativi e alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

Art. 23
(Pubblicizzazione delle leggi regionali)
1. Per le leggi di particolare rilievo e che comportano significative innovazioni rispetto all'ordinamento previgente possono essere predisposte idonee forme di comunicazione istituzionale.

PARTE III
POTERE SOSTITUTIVO, ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO. SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 24
(Potere sostitutivo della Regione)
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto, la Regione, con riferimento alle funzioni conferite agli enti locali rientranti nelle materie di propria competenza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività o inadempienza degli enti locali nel compimento di atti obbligatori per legge.
2. Il Presidente della Giunta o l'assessore competente, se delegato, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta.
4. Il compenso spettante al commissario di cui al comma 3è determinato dalla Giunta regionale, avendo riguardo alla natura dell'incarico conferito.
5. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente.
6. È fatta salva la disciplina delle leggi di settore recante disposizioni diverse da quelle di cui al presente articolo, purché compatibili con i principi ivi previsti.

Art. 25
(Attività di vigilanza e controllo in ambito regionale)
1. La Regione, al fine di ridurre gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese, promuove:
a) l'adozione di piani per l'effettuazione sistematica, coordinata e periodica delle attività di controllo di natura amministrativa nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione;
b) la razionalizzazione dell'utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali nello svolgimento delle funzioni di controllo, ottimizzando le procedure di verifica e accesso anche in considerazione dei fattori di rischio delle attività soggette a vigilanza e degli esiti di accertamenti già effettuati, con modalità dirette ad assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e garantendo la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi;
c) l'applicazione univoca delle norme sanzionatorie da parte di tutti i soggetti con funzioni di vigilanza, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle professioni e degli ordini professionali.

Art. 26
(Esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie)
1. La Regione applica le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), salvo che la Regione si avvalga degli stessi per l'applicazione delle sanzioni, in base a specifica disposizione di legge.
2. Gli enti locali, singoli o associati, applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative conferite dalla Regione.
3. La legge regionale può attribuire l'applicazione delle sanzioni agli enti cui sono conferite le funzioni di vigilanza e controllo, qualora diversi da quelli che esercitano le funzioni di amministrazione attiva.
4. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione.
5. Sono fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nella disciplina regionale di settore.

Art. 27
(Organi ed agenti accertatori)
1. Ciascuno degli enti di cui all'articolo 26 individua, secondo i principi del proprio ordinamento, l'organo o il responsabile della struttura organizzativa abilitato ad effettuare gli accertamenti e a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. I soggetti abilitati ai sensi del comma 1 devono essere forniti di apposito documento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti; la Giunta Regionale può predisporre un documento-tipo.

Art. 28
(Contenuto del processo verbale di accertamento)
1. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della l. 689/1981, deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:
a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'articolo 6 della l. 689/1981;
g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito o al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della l. 689/1981;
h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
j) la sottoscrizione del verbalizzante.
2. In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.
3. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa all'ente individuato a norma dell'articolo 26.

Art. 29
(Procedura di prelevamento dei campioni)
1. Nei casi previsti dall'articolo 15 della l. 689/1981, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati almeno in numero di tre, dei quali comunque uno costituisce oggetto dell'analisi, uno viene consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa ed uno viene conservato dall'autorità competente per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi del medesimo articolo 15, commi da 2 a 4.
2. Il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata dalla Giunta regionale in misura non superiore né inferiore di un quinto dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
3. Il versamento è effettuato direttamente in favore dell'istituto o laboratorio incaricato della revisione con provvedimento dell'ente competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 stabilisce i termini per il versamento della somma; il mancato versamento entro il termine stabilito rende improcedibile l'istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi.

Art. 30
(Sequestro e confisca)
1. Nelle ipotesi di sequestro di cui all'articolo 13 della l. 689/1981, il soggetto accertatore redige apposito separato verbale che dovrà contenere le indicazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a), b), c), i) e j), nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica il comma 3 del medesimo articolo 28.
2. Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate presso gli uffici dell'ente dal quale l'accertatore dipende e conservate secondo le modalità disposte in relazione alla loro qualità, quantità e natura, nonché ad eventuali specifiche esigenze di mantenimento.
3. Nel corso della custodia conseguente al sequestro, l'ente cui spetta l'irrogazione della sanzione, anche su richiesta del depositario, dispone l'eventuale alienazione o distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro, ed eventualmente al proprietario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra idonea modalità, anche telematica.
4. In caso di alienazione viene sottoposta a sequestro la somma ricavata.
5. Si procede senza alcun avviso alla alienazione o distruzione delle cose sequestrate decorsi sessanta giorni dalla data del provvedimento che definisce il procedimento sanzionatorio.
6. Nei casi di confisca, qualora si tratti di somme di denaro o altri valori numerari, la devoluzione avviene a favore dell'ente competente ad irrogare la sanzione; qualora si tratti di cose fungibili se ne dispone la vendita all'incanto con devoluzione del ricavato; qualora si tratti di cose infungibili, se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, locali di uso pubblico o di pubblica frequentazione.
7. In tutti i casi in cui sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della l. 689/1981, il soggetto accertatore è tenuto a procedere al sequestro cautelare con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

PARTE IV
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOMBARDA

Art. 31
(Coordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi)
1. In attuazione dell'articolo 46, comma 3, dello Statuto, la Regione realizza interventi diretti a semplificare e a razionalizzare i procedimenti amministrativi.
2. La Giunta regionale, previa intesa con ANCI Lombardia e UPL e sentito il Consiglio delle Autonomie Locali sulle modalità generali di definizione e attuazione delle iniziative di cui al presente comma:
a) adotta iniziative volte a garantire sul territorio regionale l'omogeneità e la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'indicazione della normativa applicabile e degli adempimenti procedurali e alla standardizzazione della modulistica da utilizzare nel territorio lombardo;
b) stipula accordi con gli enti locali, singoli e associati, nonché con altri enti pubblici per la realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi, anche coinvolgendo le amministrazioni statali che intervengono in procedimenti di competenza regionale, ai fini dello svolgimento in via telematica dell'intero procedimento amministrativo;
c) approva le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione degli atti ai soggetti che intervengono nei procedimenti;
d) favorisce le intese con le associazioni rappresentative di imprese e professionisti per l'individuazione delle priorità e la definizione delle modalità organizzative e attuative degli interventi di cui alle lettere a), b) e c).
3. In particolare, la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, lettera a):
a) realizza la banca dati regionale dei procedimenti concernenti l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) promuove l'accesso telematico, da parte di cittadini e imprese, al portale regionale per le imprese, contenente la banca dati di cui alla lettera a) del presente comma e le banche dati dei SUAP.
4. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati e gli elementi informativi, normativi e procedurali specifici dei singoli procedimenti di competenza, necessari alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati di cui al comma 3, lettera a). Le CCIAA rendono accessibili, anche in forma telematica e senza oneri a carico della Regione, le informazioni contenute nel registro delle imprese di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).
5. La banca dati di cui al comma 4 costituisce la base informativa di riferimento per tutti i procedimenti concernenti l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi nel territorio lombardo.
6. Per le finalità di cui al comma 5, la Regione promuove la diffusione, presso i SUAP, di interpretazioni normative univoche e di prassi applicative omogenee.

Art. 32
(Semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, informano i rapporti con i cittadini, le imprese e gli altri utenti ai principi di cui allo stesso articolo 3, comma 2, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici e gli adempimenti non obbligatori in forza di legge, regolamento ovvero in forza di provvedimenti amministrativi a carattere generale.
2. La Regione monitora periodicamente, anche con il coinvolgimento di cittadini, imprese e altri utenti, l'effettiva riduzione degli oneri e adempimenti previsti nelle procedure vigenti, promuovendone, nel caso, l'ulteriore riduzione o anche eliminazione.

Art. 33
(Trasparenza sugli oneri amministrativi)
1. I provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, introdotti o eliminati con i medesimi provvedimenti.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati in via sperimentale e secondo criteri di gradualità di applicazione:
a) con deliberazione della Giunta regionale, se l'adozione è di competenza della Regione;
b) con atto stabilito in base all'organizzazione interna, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 34
(Compensazione degli oneri amministrativi)
1. Nei provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non possono introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, senza contestualmente ridurne o eliminarne altri per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.
2. Le proposte di provvedimento di cui al comma 1 sono accompagnate dalla valutazione preventiva degli oneri che essi comportano.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati con le modalità di cui all'articolo 33, comma 2.

Art. 35
(Coordinamento regionale e pubblicazione degli elenchi degli uffici responsabili delle attività di cui all'articolo 72, comma 1, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
1. Gli enti pubblici non statali presenti sul territorio lombardo trasmettono alla Regione l'indicazione degli uffici responsabili delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, previsti dall'articolo 72, comma 1, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), per le finalità individuate dal medesimo articolo.
2. La Giunta regionale adotta linee guida dirette a garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati di cui al comma 1, nonché l'effettuazione omogenea dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.
3. L'indicazione degli uffici di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale regionale.
4. La Regione promuove la partecipazione delle amministrazioni statali presenti sul territorio lombardo all'iniziativa di trasparenza di cui al comma 1.

Art. 36
(Informazione sui servizi)
1. I rapporti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, e gli utenti sono improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza e di collaborazione.
2. Nell'accesso ai servizi erogati dai soggetti di cui al comma 1 con costi a carico del bilancio regionale, gli utenti hanno diritto a essere informati sui livelli di qualità del servizio che l'amministrazione è tenuta ad assicurare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).
3. Gli organi competenti dei soggetti di cui al comma 1 individuano idonei strumenti per assicurare l'esercizio dei diritti all'informazione dell'utenza e adottano iniziative per promuovere la diffusione della conoscenza, anche in via telematica, dei servizi erogati. Di tali iniziative è data comunicazione alla Giunta regionale.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 37
(Norma finanziaria)
1. Per la realizzazione della banca dati regionale, di cui all'articolo 31, comma 3, lettera a), è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di 300.000,00 euro.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate all'UPB 1.2.3.421 'Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della Pubblica Amministrazione Lombarda' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.
3. Alle spese di cui all'articolo 22 della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate rispettivamente alle UPB 4.2.2.187 'Azioni di comunicazione interna ed esterna' e 1.2.2.227 'Comunicazione e diritti dei cittadini' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.
4. Agli introiti di cui all'articolo 17, comma 5, si provvede con l'UPB 3.4.12 'Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari', iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 38
(Disposizioni transitorie e finali in tema di procedimento amministrativo e accesso agli atti)
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. È fatta salva l'applicazione della disciplina di settore in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, purché non in contrasto con i principi e i criteri direttivi posti a fondamento della presente legge di riordino.
3. Le disposizioni della Parte II non si applicano ai procedimenti e alle istanze di accesso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono fatte salve ai sensi dell'articolo 13, comma 4, le procedure relative alla partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione di cui alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 (Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione 'EXPO 2015 S.p.A.' e altre disposizioni relative all'evento EXPO), disciplinate all'articolo 1-bis, comma 2, della medesima legge.
5. Sono fatti salvi i termini per provvedere stabiliti per i procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale). La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua ulteriori procedimenti ai quali non si applica l'articolo 5.

Art. 39
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla Parte II della presente legge in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, si applicano le disposizioni contenute nella l. 241/1990.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di funzioni amministrative sanzionatorie, si applicano le disposizioni contenute nella l. 689/1981, nonché, in quanto compatibili, le norme del d.p.r. 571/1982.

Art. 40
(Modifiche della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale')
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
'e-bis) l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).';
b) dopo l'articolo 8è aggiunto il seguente:
'Art. 8-bis(Determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento di organismi previsti da leggi regionali)1. La Giunta regionale definisce la composizione e l'organizzazione dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consultivi della Giunta consimili previsti dalla legge regionale, fatti salvi quelli istituiti a supporto dell'attività del Consiglio regionale o i cui componenti siano eletti dal Consiglio medesimo.2. Le modifiche della legislazione vigente dirette ad attuare quanto disposto al comma 1 non determinano l'automatico scioglimento dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consimili laddove già costituiti.';
c) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 38 è aggiunta la seguente:
'e-bis) l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 18 della l. 689/1981.'.

Art. 41
(Leggi e disposizioni legislative abrogate)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali con i relativi allegati:
a) l.r. 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(2);
b) l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004)(3);
c) l.r. 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e di pubblicità degli atti);
d) l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale)(4).
2. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) articolo 49, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(5);
b) articolo 15, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)(6);
c) articolo 161, comma 7, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(7);
d) articolo 1, comma 15, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(8);
e) articolo 2, comma 29, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(9).
3. Sono fatte salve le modifiche apportate ad altre leggi dalle leggi regionali di cui al comma 1. Restano confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non superate da integrazioni e modificazioni disposte da leggi intervenute successivamente.
4. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dal presente articolo, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi ancora in corso.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
2. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
3. Si rinvia alla l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
4. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
5. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
6. Si rinvia alla l.r. 13 agosto 2011, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
7. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
8. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
9. Si rinvia alla l.r. 14 gennaio 2000, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia © 2007 - Grafica, layout by Cesi Multimedia
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L.R. 1 febbraio 2012 n. 1
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