lunedì 3 settembre 2012

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n.109

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare. (12G0136)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l'articolo 21, recante delega al Governo per l'attuazione, fra le
altre, della predetta direttiva 2009/52/CE, nonche' l'articolo 24
che, ai fini dell'esercizio delle deleghe, richiama l'applicazione,
in quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante le norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante:
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300";
Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante
"Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante:
"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30", e successive modificazioni;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
che ha introdotto l'articolo 603-bis del codice penale, recante il
reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di
lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai
sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero,
nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati
sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o
contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo
sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di
soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e'
comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici.";
b) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre
condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo
comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la
sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di
rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo
di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con
il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero
che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un
anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del
procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora
vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.";
c) il comma 7 dell'articolo 22 e' abrogato;
d) all'articolo 24, comma 1, terzo periodo, le parole "di cui
all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter".
2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo
medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa
accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto,
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti
dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al
fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286
del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la
realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e
minori stranieri non accompagnati.
3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
determinati le modalita' e i termini per garantire ai cittadini
stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE.
Art.2
Disposizione sanzionatoria

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo
"25-undecies" e' inserito il seguente:
"25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno e' irregolare).
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il
limite di 150.000 euro.".
Art. 3
Presunzione di durata del rapporto di lavoro

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme
dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e
fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il rapporto
di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso
di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova
contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Art. 4
Attivita' di controllo

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad
effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nell'ambito della
programmazione annuale dell'attivita' di vigilanza sui luoghi di
lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i
settori di attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno.
2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il numero
totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore
di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche
il rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di
lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati.
Art. 5
Disposizione transitoria

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso
del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie
dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al presente comma,
lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo
ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o
precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di
lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto
dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive
modifiche e integrazioni. La dichiarazione e' presentata dal 15
settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per
la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero
dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la
presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere
attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i
rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal
comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno
familiare.
3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i
datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui al presente
articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di
procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare
non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non
imputabili al datore di lavoro.
5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 e' presentata
previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto
interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un
contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il
contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La
regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo
retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e'
documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo
le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E'
fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per
l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a
sei mesi.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo,
sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme
relative:
a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con
esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori
anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o
assistenziale.
7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del
rapporto di lavoro.
8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e' indicata la
retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di
lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello
stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della
questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle
procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il
parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle
condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del
contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione
dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e
della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri
errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita'
della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle
parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di
soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione
obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di
rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni
relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di
soggiorno.
10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di
emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione,
la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di
scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di
archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione
medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti
penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui
l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla
volonta' o dal comportamento del datore di lavoro.
11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del
contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione
obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del
permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e'
nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il
permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed
integrazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente
articolo i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo
codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di
destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del
presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma
17.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al
fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente
articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione
di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si
applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di
43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55
milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni di euro per l'anno
2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro
per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio
dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di
euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di
bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo
dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l'integrazione

Visto, il Guardasigilli: Severino