La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell’articolo 2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza
del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da
parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione
sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti.
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non
oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente
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locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di
non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio
ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n.
266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell’ente.
Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2018
In assenza dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2018, i dati finanziari ad esso
relativi sono desunti dal pre-consuntivo 2018, rilevati dopo l’approvazione del riaccertamento
ordinario dei residui, avvenuto sulla base dei dati della chiusura contabile dell’esercizio 2018
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