La riforma dei contratti nell’ambito del Jobs Act ha introdotto nuovi strumenti di conciliazione lavoro famiglia: entrambi i genitori possono ad esempio chiedere al posto del congedo parentale la trasformazione temporanea del contratto di lavoro in part-time, ossia a tempo parziale. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time in luogo del congedo parentale, per un periodo di tempo corrispondente e una riduzione di orario non superiore al 50%.
Il congedo parentale, regolamentato dagli articoli 32 e seguenti
del Dlgs 151/2001 (il testo unico dei diritti a sostegno della
genitorialità dei lavoratori), può durare per i due genitori al massimo 10
mesi, con un tetto di 6 mesi per ciascuno di essi. Se ne deduce che i limiti
temporali di questa alternativa: 10 mesi complessivi da dividere fra i due
genitori, con limite di 6 ciascuno
Un altro dei decreti approvati dal Governo in attuazione del Jobs Act,
quello sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, prevede inoltre
che il congedo parentale, prima limitato ai primi 8 anni di vita del
bambino, si possa chiedere fino al compimento dei 12 anni del figlio.
Quindi, anche il part-time alternativo può essere utilizzato nei primi 12 anni
di vita del figlio
Il lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età fino ai
13 anni o portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3
della legge 104 del 1992, hanno la priorità nella trasformazione del
contratto da tempo pieno a part-time. In tutti i casi in cui il lavoratore
abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, ha il
diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per
l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto
del rapporto di lavoro a tempo parziale. Questa disposizione non ha
effetto sulla norma che prevede il part-time in luogo del congedo parentale,
perché in quel caso la trasformazione a tempo parziale deve durare solo per il
periodo corrispondente al congedo parentale (quindi per dieci mesi complessivi
per i due genitori). Ma, negli altri casi in cui il lavoratore chiede il
part-time per esigenze familiari, scatta invece questo diritto di precedenza.
Si ha diritto di chiedere prioritariamente il part-time per una serie di
esigenze di carattere familiare legate non solo alla presenza di figli:
lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti che riducano la capacità lavorativa,
eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie
salvavita, patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative
riguardanti coniuge, figli o genitori, necessità di
assistenza di una persona convivente con totale e permanente inabilità
lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità
pari al 100%.
Fonte: Riforma dei Contratti
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