Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 gennaio 2014,
n. 2035. in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una
portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di
notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove
consentito dalla legge, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata
con avviso di ricevimento quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi
dell’art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono
della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di
notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario.
Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un
servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale servizio non rivestono
infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non
godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la
conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono
idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni posta privata
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento PROFILSERRE s.r.l. ha proposto
ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto emesso nella
causa N. 866/2011 e depositato il 20.03.2012 con cui il Tribunale di Locri ha
accolto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società
Profilserre a r.l. proposta da Equitalia ETR s.p.a..
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con i tre motivi di ricorso il fallimento ricorrente
contesta, sotto diversi profili,il rigetto della eccezione di inammissibilità
dell’opposizione per tardività. Deduce che l’atto oggetto di opposizione
relativo alla comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento era
stato comunicato ex art. 97 l.f. dal cancelliere tramite un servizio di posta
privata ad Equitalia in data 20.6.11, come risulta dalla sottoscrizione
dell’avviso di ricevimento, mentre l’opposizione era stata depositata in
cancelleria il 22.7.11.
Sostiene in particolare il ricorrente che doveva ritenersi
che la comunicazione effettuata tramite un servizio di posta privata fosse del
tutto legittima e conseguentemente la data di notifica doveva ritenersi essere
quella attestata dal verbale di consegna dell’incaricato postale sottoscritto
da Equitalia.
A sostegno della propria tesi deduce che,la comunicazione ai
sensi dell’art. 97 l.f. può essere data a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore
abbia indicato tale modalità di comunicazione e, che l’art. 4 del decreto
legislativo n. 261 del 1999,come modificato dal decreto legislativo n. 58 del
2011 con entrata in vigore dal 30.4.11, prevede che sono affidati in via
esclusiva al fornitore del servizio postale universale, e, cioè,alla Poste
italiane, i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di
cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni,che
riguarda le notifiche da parte dell’Ufficiale giudiziario che si avvale del
servizio postale, ma non anche quelle effettuate direttamente dal cancelliere a
mezzo posta per cui questi poteva avvalersi anche dei servizi di posta privati.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente
appaiono infondati.
Invero, nel caso di specie non rileva la questione se il
cancelliere possa avvalersi di un servizio di posta privata o meno.
Quello che qui rileva è accertare se, ai fini della
decorrenza del termine per proporre impugnazione, possa considerarsi come
facente fede l’attestazione della data di consegna da parte dell’incaricato di
posta privata.
Tale ipotesi è da escludere.
Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già avuto
modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste
una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di
notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove
consentito dalla legge, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata
con avviso di ricevimento quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi
dell’art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono
della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di
notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario.
(Cass. 17723/06 – Cass. 13812/07).
Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche
effettuate da un servizio di posta privato.
Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la
qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di
nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le
attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far
decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.
A tale proposito è già stato chiarito da questa Corte che,
in tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all’art.
326, primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla notifica della sentenza
impugnata, la quale, nell’ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo
del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di
spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il
destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte
dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data,
trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura
eventualmente pubblica del predetto soggetto (nel caso di specie trattavasi
dell’Agenzia delle Entrate) (Cass. 25753/07).
Ciò sta a significare che l’attestazione fidefacente dell’ufficiale
postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto neppure nel caso in cui
lo stesso sia stato compiuto al momento della ricezione da un ente pubblico.
Ciò porta a maggior ragione ad escludere che possa essere
idonea ai fini in esame l’attestazione di un semplice privato. Deve
conclusivamente affermarsi che,non essendovi prova circa l’effettiva data di
consegna della comunicazione di cancelleria relativa al deposito dello stato
passivo del fallimento della Profilserre srl, l’opposizione avverso il detto
atto deve ritenersi tempestiva.
Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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