- 2. Il Regolamento citato presenta alcune lacune e lascia dubbi interpretativi su alcuni elementi e modalità applicative che nell’esperienza quotidiana sono risultati evidenti. Pertanto risulta indispensabile per una corretta gestione dei Centri stessi definire in modo più puntuale: – una procedura che accompagni e sostenga lo sviluppo dell’associazionismo; – una procedura trasparente per l’espletamento delle attività complementari e di apertura al territorio; – un programma di formazione per gli organi decisionali dei centri (Presidente, Comitato di Gestione, Collegio di Garanzia), per fornire elementi giuridici/amministrativi/contabili necessari per la gestione e per l’espletamento dei ruoli rivestiti; – una procedura snella per definire e sanzionare eventualmente i comportamenti dei singoli iscritti; – una procedura chiara per il commissariamento; A tutto questo si aggiungono: – la generale criticità legata all’abbassamento dell’età, che ha prodotto inevitabilmente fratture tra anziani di prima generazione e anziani più vicini alla quarta età; – la mancanza di una copertura assicurativa tale da garantire anche gli “ospiti” delle strutture, quali assistenti familiari, parenti e altre associazioni; Il Regolamento in vigore non tiene conto della rappresentanza di genere nelle cariche elettive del Comitato di Gestione, né di eventuali carichi pendenti a carico di chi aspira a cariche elettive; Il Regolamento infine non regola in modo esaustivo l’iscrizione al Centro Sociale Anziani e all’associazione di anziani dello stesso: il dualismo di alcune situazioni ha creato fratture tra gli iscritti nella fruizione degli spazi e delle attività. E’ necessaria la definizione di automatismi che garantiscano la subitanea iscrizione del cittadino al Centro Sociale Anziani e all’Associazione degli stessi, ma anche la possibilità per chiunque di frequentare il Centro a prescindere dall’adesione all’Associazione del Centro stesso; Il Regolamento prevede che le spese di gestione del Centro siano interamente a carico dei Municipi e non tiene conto della diffusione e della capacità organizzativa delle Associazioni di anziani nei Centri stessi, nonché dell’apertura di fatto di molti centri alle attività e alle realtà associative del territorio; Il Regolamento non prevede alcuna forma di controllo sull’esercizio finanziario delle Associazioni dei Centri Sociali Anziani; Il Regolamento, infine, deve essere adattato alla nuova organizzazione, trasformazione e accorpamento dei Municipi, che passano da 19 a 15 a seguito della Riforma di Roma; CONSIDERATO CHE Nel corso della precedente Consiliatura (2013/2015), la Commissione Politiche Sociali di Roma, ha dato audizione, nel corso di diversi incontri alla Direzione del Dipartimento, ai Coordinatori dei Centri Sociali Anziani dei 15 Municipi della città, al Coordinamento cittadino dei Centri Sociali Anziani di Roma, ai rappresentanti degli Assessorati alle Politiche Sociali dei 15 Municipi della città, ai Sindacati di categoria, accogliendo proposte e punti di vista utili alla revisione del regolamento; 2
- 3. Dalla lettura dei bisogni è emersa anche l’esigenza di regolamentare amministrativamente e non con deliberazione di Consiglio Municipale la procedura di iscrizione ad un Centro piuttosto che ad un altro per i Municipi/Comuni limitrofi; L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA – di approvare un Nuovo Regolamento dei Centri Sociali Anziani di Roma, secondo il testo qui riportato; – di approvare i seguenti allegati al Regolamento: A (Schema di Convenzione), B (Schema di Statuto dell’Associazione), B1 (Schema Atto costitutivo dell’Associazione), C (Schema di rendiconto di gestione), D (Schema di liberatoria), parti integranti e sostanziali del presente atto; – di dare mandato al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di porre in essere gli atti necessari per la costituzione dell’Osservatorio previsto dall’art. 5 del Regolamento. 3
- 4. REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI DI ROMA TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Principi generali Il funzionamento dei Centri Sociali Anziani, istituiti da Roma, è disciplinato dal seguente regolamento. Il Servizio dei Centri si ispira ai principi del decentramento e della partecipazione, e opera nella ricerca di un adeguamento alle richieste di servizi per le persone della Terza Età. Ogni Centro deve disporre di una targa recante le seguenti indicazioni: nome del Centro, numero di telefono, orari di apertura e chiusura al pubblico, Municipio di appartenenza. ll Centro non può avere denominazioni riconducibili a movimenti o partiti politici. Presso il Centro è istituito un registro di tutti i soci. E’ vietato il pagamento, sotto qualsiasi forma, per i servizi erogati dal Centro. Art. 2 Obiettivi e indirizzi di intervento Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio, i Centri Sociali Anziani nell’ambito della loro piena autonomia di programmazione e gestione articolano la loro attività secondo i seguenti indirizzi: a) programmazione delle attività verso l'esterno, al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari, culturali e sportivi del territorio (case di riposo, centri diurni, case albergo, comunità alloggio, servizi di assistenza domiciliare, servizi sanitari per cronici, centri polivalenti, servizi culturali e ricreativi, centri sportivi municipali); b) promozione e sviluppo di attività ricreativo - culturali e ludico - motorie mediante attività all’interno del centro ed esterno allo stesso (visite di luoghi o strutture in territorio urbano ed extraurbano e partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e in genere ad avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina; l’organizzazione di corsi presso il Centro o presso altri impianti comunali reperiti di norma in regime di gratuità); c) promozione di attività lavorative e artigianali utilizzando l’esperienza di artigiani anziani; d) promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione e di tutela del cittadino; e) promozione di attività di supporto e orientamento agli anziani, in raccordo con Roma, i Municipi e con gli altri Enti anche attraverso la realizzazione di attività socialmente utili degli anziani nelle forme di volontariato sociale e culturale. Al fine di raggiungere gli indirizzi indicati, le attività dei Centri Sociali Anziani possono aprirsi al territorio per attività di comunità (concerti e iniziative culturali, eventi di carattere sociale e/o sportivo, riunioni e altro) secondo modalità definite dalla Convenzione (schema All. A) con il Municipio di appartenenza e/o operare secondo quanto stabilito per le attività cosiddette complementari di cui al successivo art. 5. Art. 3 Istituzione dei Centri Anziani L‘istituzione dei Centri Sociali Anziani, deliberata dal Consigli dei Municipi, sulla base del 4
- 5. programma cittadino, tenuto conto delle istanze ed esigenze del territorio e dei cittadini anziani del medesimo deve essere ratificata dalla Giunta Capitolina. E’ fatto obbligo al Dipartimento Patrimonio, al Dipartimento Lavori Pubblici e al Dipartimento politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, tramite gli uffici preposti, di coadiuvare per quanto di competenza, i Municipi all'espletamento delle procedure per l’istituzione, l’allestimento e la manutenzione dei Centri Sociali Anziani. Roma deve provvedere, altresì, a favore dei Centri Sociali Anziani della stipula di una polizza assicurativa per la copertura di danni cagionati a persone e a cose che avvengono all'interno delle strutture di Roma. Art. 4 Individuazione e allestimento delle sedi I Centri Sociali Anziani sono localizzati in strutture comunali o poste a disposizione da Roma a titolo gratuito da altri Enti pubblici o privati. Il Dipartimento Patrimonio, qualora non esistessero strutture di proprietà comunale o di proprietà di altri enti pubblici, su proposta del Municipio interessato, dovrà fornire i locali necessari anche attraverso l’istituto della locazione Nelle zone che sorgeranno in conseguenza dello sviluppo urbanistico è prevista l’istituzione di nuovi Centri Sociali Anziani. Le strutture da destinare a sedi di Centri Sociali Anziani devono essere reperite dai Municipi di appartenenza ed essere idonee per superfici interne ed esterne all’utilizzo da parte degli anziani, oltre che essere fornite di adeguati servizi. E’ fatto obbligo all’Amministrazione di Roma di svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture dei Centri Sociali Anziani alle normative vigenti, ivi comprese le cucine laddove presenti, in attuazione del D. Lgs. n. 181/08 e successive modifiche, in materia di igiene, tutela della salute, antinfortunistica, e delle leggi 13/89 e 104/92, relative all’abbattimento delle barriere architettoniche; nonché provvedere alla dotazione del necessario arredamento, all’allaccio e al pagamento delle utenze (acqua, luce, gas e telefono) sin dall’istituzione del Centro stesso e secondo le disponibilità economiche disponibili nei Municipi per la manutenzione ordinaria. E’ compito del Dipartimento Lavori Pubblici provvedere alla manutenzione straordinaria delle sedi esistenti o, una volta individuata l’area in collaborazione con il Municipio, procedere a nuove edificazioni. E’ compito di Roma, infine, stabilire in base alla normativa vigente la capienza massima delle persone ospitabili nella struttura. E’ l'Ufficio tecnico municipale a determinare la capienza e a darne informazione scritta al Presidente del Centro Sociale Anziani e al Comitato di gestione, che avranno poi l’obbligo di comunicarlo agli iscritti attraverso affissione in appositi spazi visibili all’interno del Centro. Ogni Municipio deve, entro e non oltre 30 giorni dall’insediamento del Centro, predisporre un inventario di beni mobili presenti all’interno del Centro stesso. L’inventario deve essere redatto in triplice copia e di queste una copia deve rimanere presso il Centro, una copia essere consegnata all’Ufficio U.O.SECS. e una all’Ufficio Economato del Municipio. In caso di difficoltà a redigere l’inventario, l’Ufficio Economato del Municipio deve collaborare alla stesura del medesimo documento. L’inventario deve essere redatto ed aggiornato ad ogni rinnovo delle cariche elettive. Nel caso di donazioni e acquisizioni di arredi o di eventuali interventi manutentivi o migliorativi delle strutture da parte di terzi, il Comitato di Gestione deve presentare un elenco dettagliato dei medesimi alla Direzione dell’Unità organizzativa socio-educativa-culturale-sportiva (U.O.SECS.) del proprio Municipio. Art. 5 Attività complementari Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, i Centri Sociali Anziani possono svolgere attività complementari nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n.460/1997, della legge 383/2000 e del Codice Civile, quali ad esempio: - attività per il miglioramento dei servizi offerti agli anziani all’interno del Centro; 5
- 6. - partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e museali usufruendo dei benefici del Dpr n.460/72 e del D. Lgs 60/99; - attività di turismo, senza scopo di lucro; - somministrazione di bevande e alimenti con apertura di bar interni, nel rispetto della legge 155/1997 in materia di igiene e sanità e della legge 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, previo rilascio di apposita autorizzazione statale. E’ fatto divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Per le attività complementari, i Centri anziani devono costituirsi in Associazioni di Promozione Sociale senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dalla L. 383/2000, e secondo la normativa regionale di cui alla Legge n.22/1999. Tali Associazioni, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa regionale devono iscriversi all’apposito Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ( art.9 L.22/1999) e devono possedere i requisiti previsti all’art.3 della citata legge Regionale. Come previsto dalla citata legge regionale, l’Associazione iscritta all’apposito Registro, dovrà predisporre relazione annuale alla Regione. Lo Statuto e l’Atto Costitutivo dovranno conformarsi nella redazione di Atto Costitutivo e Statuto a quelli previsti dalla citata normativa regionale; si allegano Schema di Statuto (all.B) e schema Atto Costitutivo (all.B1). Le Associazioni di Promozione Sociale possono aderire ad Associazioni di Promozione Sociale di carattere nazionale. L’associazione può ricevere finanziamenti pubblici secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti e ha l’obbligo di rendicontare su apposito bilancio certificato ogni entrata e ogni uscita, dandone comunicazione almeno una volta l’anno agli aderenti; si allega schema di rendiconto di gestione (all. C). Gli Anziani iscritti al Centro possono, per le attività complementari, iscriversi all’Associazione del Centro laddove esistente. L’Anziano non iscritto all’Associazione che intenda partecipare ad attività promosse dall’Associazione Promozione Sociale del Centro Sociale Anziani dovrà sottoscrivere apposita liberatoria di responsabilità, come da schema liberatoria (all. D), e farsi carico dell’eventuale quota di partecipazione all’attività. Gli organi elettivi dell’Associazione corrispondono agli organi elettivi del Centro anziani e mutano con nuove elezioni in concomitanza con i nuovi eletti. Per gli aderenti all’Associazione, può essere previsto un contributo annuale e/o legato a singole attività complementari. ll contributo è variabile ed è stabilito autonomamente a maggioranza dall’Assemblea degli iscritti all’Associazione, su proposta del Presidente e del Comitato di Gestione. L’Associazione del Centro Sociale Anziani prevede con il Municipio forme di cogestione nella manutenzione minima dei locali. Al fine di aiutare e sostenere I’associazionismo tra anziani e le attività complementari legate ad esso, è istituito presso la Direzione del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma un OSSERVATORIO DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI DI ROMA, composto dal Dirigente preposto del Dipartimento (o suo delegato), delle rappresentanze sindacali e dal coordinamento cittadino. L’Osservatorio: - avrà il compito di confrontarsi su tematiche ricorrenti della vita dei centri, rappresentate dai centri stessi o dal Municipi, nonché eventuali problematiche presentate, con l’obiettivo di omogeneizzare le modalità di gestione sui territori; - dovrà inoltre svolgere controllo periodico sulle rendicontazioni contabili e sul rispetto delle convenzioni e sulle attività svolte; - dovrà supportare le Associazioni dei centri Sociali Anziani da un punto di vista contabile e amministrativo; 6
- 7. - accompagnerà i centri nella predisposizione di un proprio regolamento interno nel rispetto delle specificità del territorio e di ciascun centro, proponendo eventualmente uno schema di regolamento interno che garantisca l’uniformità, pur nel rispetto delle peculiarità territoriali; - definirà l'elaborazione, la promozione e la programmazione dei corsi di formazione per gli organi gestionali dei centri e affiancherà con apposita consulenza e aggiornamento i preposti uffici municipali referenti della gestione dei Centri Sociali Anziani sul territorio; L’Osservatorio può richiedere incontri con le Dirigenza U.O.SECS. dei Municipi per confronto sui temi trattati e inoltrare proposte alla Commissione Politiche Sociali di Roma. Art.6 Bocciofila E’ consentito ai Municipi con apposita deliberazione costituire presso ogni Centro Sociale Anziani una sezione bocciofila, anche quando tale struttura non sia adiacente al Centro stesso. Alla sezione bocciofila possono iscriversi di diritto tutti gli iscritti al Centro anziani, ma anche tutti quei cittadini del territorio che abbiano maturato l’età per l’iscrizione al Centro stesso. Non è fatto obbligo per questi cittadini l’iscrizione anche al Centro Sociale Anziani. E‘ compito del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani individuare tra gli iscritti alla bocciofila un Responsabile che abbia il compito di curare e organizzare le attività della sezione, ma anche i rapporti con il Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani. Il Responsabile partecipa alla riunione del Comitato di Gestione del Centro, quando all’ordine del giorno ci siano questioni relative alla bocciofila, conserva l’elenco degli iscritti, organizza le attività. Il Centro Sociale Anziani e i suoi iscritti utilizzano le strutture della bocciofila coordinandosi con il Responsabile della stessa. La bocciofila può ospitare eventi sportivi di carattere cittadino, regionale, nazionale e internazionale. L’eventuale nascita di gruppi sportivi di anziani (associazioni sportive) deve essere accompagnata all’affiliazione degli stessi alle Federazioni nazionali di competenza e alla rendicontazione di un apposito bilancio di gestione, secondo le normative Vigenti. Gli organismi di gestione della bocciofila sono definiti da un apposito regolamento interno, approvato dal Comitato di Gestione - sentita l‘assemblea degli iscritti al Centro Sociale Anziani - e anche dal Municipio con apposita deliberazione. Art. 7 Comportamento degli iscritti Il comportamento degli iscritti al Centro Sociale Anziani deve ispirarsi ai principi di cooperazione e solidarietà, al fine di salvaguardare, garantire e promuovere il dialogo e la crescita sociale e culturale dei cittadini anziani tra loro e tra le varie realtà presenti sul territorio. Per la gestione interna, il Centro può dotarsi di un apposito regolamento interno contenente norme comportamentali, preventivamente approvato dall’Assemblea degli iscritti. Gli iscritti del Centro devono attenersi al regolamento, avere cura dei locali e delle attrezzature loro affidate, evitare elementi di turbativa che impediscano il normale e corretto svolgimento delle attività. E’ fatto divieto di fumare nei locali chiusi del Centro, a meno che non sia stata predisposta una specifica area fumatori. E’ fatto divieto di introdurre animali nel Centro, ad eccezione di quelli che hanno spazi idonei e attrezzati in merito. L’eccezione si estende anche ai cani di accompagno delle persone non vedenti, opportunamente muniti di dispositivi, a tutela degli altri iscritti come da normativa vigente. In caso di gravi violazioni del presente regolamento e di comportamenti destabilizzanti la vita del Centro, il Comitato di Gestione a scrutinio segreto e maggioranza della metà +1, con riunione convocata a tale scopo, può decidere per sanzioni. Nella riunione è fatto divieto di presenza di altre figure, se non i consiglieri preposti e i responsabili del Municipio. Le sanzioni possono essere comminate, in primo grado dal comitato di gestione ed in secondo grado dal Collegio di garanzia Municipale. Sulla decisione presa deve essere redatto apposito verbale con le motivazioni della sanzione comminata, pena l’annullamento della sanzione stessa. Qualora 7
- 8. si denoti che qualcuno dei Consiglieri del Comitato di Gestione abbia motivi di diverbio con il sanzionato (discussioni o litigi oggetto di esame), lo stesso deve astenersi dal voto. Qualora il sanzionato invece abbia un ruolo all’interno dell’organo collegiale (consigliere del comitato di gestione), l’applicazione della sanzione deve essere demandata al Collegio di Garanzia municipale, al quale dovrà rivolgersi il Presidente del Comitato di Gestione. Le sanzioni previste sono cosi definite: a) richiamo verbale; b) richiamo scritto; c) sospensione. La sospensione dalla frequenza del Centro non può essere superiore a mesi tre. Le sanzioni di cui al punto b) e c) sono motivo di incandidabilità per la successiva tornata elettorale. E’ fatto obbligo, nel rispetto della normativa sulla privacy, di notifica della sanzione, esclusivamente all’interessato, evitando qualsiasi forma di divulgazione pubblica della notizia. In caso di dissidi di difficile soluzione, il Municipio interverrà per cercare di sedare eventuali liti contenziosi, anche con l’apporto di figure professionali specifiche; qualora il Comitato di gestione non sia in grado di funzionare regolarmente o commetta gravi violazioni di legge o del Regolamento, oppure quando il 50% più uno degli iscritti, con diritto al voto, ne richieda lo scioglimento, il Consiglio Municipale, sentito il parere del Collegio di Garanzia Municipale, con apposito atto ne dispone lo scioglimento. Il Direttore del municipio nomina un Commissario scelto tra i funzionari del Municipio che dovrà provvedere a fissare il termine per lo svolgimento delle elezioni, da indire non oltre tre mesi (90 giorni) dallo scioglimento del Comitato di Gestione. Tale percorso dovrà essere realizzato d’intesa con il Collegio di garanzia municipale e con l’Osservatorio. Nel caso di commissariamento del centro, l’intero Comitato di Gestione e il Presidente perdono il requisito della candidabilità per due mandati consecutivi. Art.8 Ospiti Possono accedere al Centri Sociali Anziani, in qualità di ospiti, previa segnalazione al Presidente e al Comitato di Gestione e nel rispetto della capienza massima prevista dei locali: - gli accompagnatori di iscritti al Centro con problemi di deambulazione; - gli “assistenti familiari” di iscritti al Centro Sociale Anziani; - anziani iscritti o non iscritti ad altri Centri; - in occasione di eventi ufficiali organizzati dal Municipio il centro è aperto anche a tutte le persone, a prescindere da vincoli anagrafici. TITOLO II ISCRIZIONE AL CENTRO ANZIANI 8
- 9. Art. 9 Iscrizione Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del Centro Sociale Anziani sono riservate a tutti gli anziani residenti o domiciliati nella città di Roma. L’iscrizione si effettua presso il Centro Sociale Anziani del Municipio di residenza o in quello nel quale si ha il domicilio. L’avvenuta iscrizione deve essere comunicata al Municipio interessato nel territorio in cui il Centro è ubicato. Nel caso sul territorio ci fossero "diversi Centri Sociali Anziani, e autorizzata l’iscrizione presso un solo Centro. Chi ha residenza o domicilio in Municipi limitrofi, può chiedere iscrizione presso un Centro diverso del territorio in cui vive. E’ compito dell’U.O.SECS. del Municipio verificare la non iscrizione presso altro Centro del territorio di residenza, coordinandosi con i Municipi limitrofi o Comuni, e concertare con il Comitato di Gestione la nuova iscrizione. Le verifiche devono essere annuali o comunque prima della ripartizione dei Fondi di bilancio per ogni Centro del territorio. L’iscritto può decidere di aderire anche all’Associazione degli anziani per le attività complementari, laddove presente, così come previsto dall’art. 5. Allo scopo di favorire al massimo la partecipazione, possono iscriversi al Centro anziani, secondo le modalità previste dall’art. 10 seguente, il coniuge o il convivente non anziano o la persona con disabilità purché convivente. Possono iscriversi al Centro anziani: - coloro che hanno compiuto i 55 anni di età; - le persone con invalidità superiore al 60%, che abbiano però almeno 40 anni di età. Il possesso di tali requisiti, compreso quello riferito alla residenza o al domicilio, è attestato tramite autocertificazione, redatta e predisposta dagli Uffici Municipali e disponibile presso ogni Centro. Art.10 Modalità per l’iscrizione L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento dell‘anno, presso il Centro Sociale Anziani, a cura del Comitato di Gestione. E‘ fatto divieto chiedere forme di contribuzione sia all’atto dell’iscrizione che al rinnovo della stessa. Le schede di iscrizione dovranno essere conservate presso la sede del Centro, a cura del Comitato di gestione. Le iscrizioni sono raccolte in schede che dovranno riportare: a) Nome e cognome; b) Indirizzo di residenza o domicilio; c) codice fiscale; d) numero telefonico; e) fototessera; Dovranno inoltre riportare: - la data di iscrizione o di rinnovo della stessa; - la data di scadenza; - la firma per esteso dell’iscritto; - la firma del Presidente o del componente del Comitato di Gestione da lui delegato; - la norma del trattamento dei dati personali prevista dalle vigenti disposizioni. Gli elenchi generali degli iscritti, completi dei dati anagrafici debbono essere trasmessi da ciascuna U.O.SECS Municipale ai Centri Sociali Anziani entro il 31 dicembre di ogni anno per verifica e controllo; l’elenco dei non residenti iscritti sarà comunicato a parte. La scheda di iscrizione potrà essere utilizzata anche in sede di elezione all’interno dei Centri Sociali Anziani. 9
- 10. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute predisporrà un modello di tessera su cui sarà specificato il Centro Sociale Anziani di appartenenza. Art. 11 Validità di durata delle iscrizioni e rinnovi L’iscrizione è personale e ha durata di tre anni, scaduti i quali potrà essere rinnovata, fermo restando che, ove vengano meno i requisiti necessari e sufficienti per l’iscrizione al Centro Sociale Anziani, la stessa si intenda cessata automaticamente. Ai fini della partecipazione all’elezione degli Organi di gestione del Centro Sociale Anziani, le nuove iscrizioni devono essere effettuate almeno 30 giorni prima del voto. La stessa cosa vale per le iscrizioni da rinnovare. Presso la Direzione U.O.SECS. dei Municipi sono conservati gli elenchi degli iscritti da aggiornarsi annualmente, con le variazioni comunicate dai Centri Sociali Anziani. Per verificare la correttezza di gestione delle schede di iscrizione dell’anagrafe degli iscritti al Centro Sociale Anziani, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute effettua controlli periodici e opera, se inadempienti in questo gli Uffici Sociali dei Municipi, in sostituzione nel rettificare gli elenchi. La tessera si rinnova ogni tre anni. TITOLO III ORGANISMI DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE 10
- 11. Art.12 Coordinamento municipale Ai fini della promozione di attività unitarie, di scambi di esperienze tra i Centri, finalizzati allo sviluppo e all’integrazione delle attività da essi realizzate, in ogni Municipio è istituito il Coordinamento Municipale dei Centri Sociali Anziani, che è costituito da tutti i Presidenti e dai Vice Presidenti dei Comitati di Gestione di tutti i Centri anziani del Municipio. I componenti del Coordinamento municipale eleggono il Coordinatore e il Vice coordinatore tra gli anziani iscritti al centro da almeno 2 anni ovvero iscritti per almeno 4 anni complessivamente nel corso degli ultimi dieci anni, al di fuori dei membri del Collegio di Garanzia, dei presidenti e dei membri dei Comitati di Gestione dei Centri Sociali Anziani, che abbiano proposto per iscritto la propria candidatura alla carica di Coordinatore Municipale. Gli anziani candidati si devono essere distinti nello svolgimento di attività in favore di anziani e dei cittadini utenti dei Servizi Sociali, presentando il proprio curriculum. Il Coordinatore municipale individua e fa presente ai componenti degli organi municipali i problemi dei Centri Sociali Anziani, avanzando anche proposte di soluzione. Può, altresì, esprimere il proprio parere in relazione ai servizi attivati sul territorio relativamente ai Centri Sociali Anziani. Il Coordinatore e il Vice coordinatore non possono essere immediatamente rieleggibili dopo aver esercitato due mandati consecutivi. La prima seduta del Coordinamento municipale è convocata dal Presidente del Municipio e presieduta dal Presidente della Commissione municipale Politiche Sociali. Sono convocati altresì il Coordinatore uscente e i candidati che abbiano avanzato la propria candidatura a Coordinatore. Essi partecipano alla riunione senza diritto di voto per illustrare il proprio programma. Alla prima riunione partecipano senza diritto di voto anche i consiglieri municipali, commissari presso la Commissione Politiche Sociali del Municipio stesso. Le successive riunioni sono convocate e presiedute dal Coordinatore eletto. Il Coordinamento si riunisce a rotazione nelle sedi dei Centri Sociali Anziani. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale da un componente del Coordinamento che assume le funzioni di Segretario. Il Coordinamento Municipale ha sede in locali appositamente individuati dal Municipio. L’elezione del Coordinatore avviene a maggioranza semplice, con voto segreto, reso dai componenti del Coordinamento stesso. È eletto coordinatore il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, risulta eletto il più giovane di età. L’elezione del Vice coordinatore avviene con le stesse modalità. Il Coordinamento municipale dura in carica 3 anni. Dell’insediamento del Coordinamento Municipale, dell’avvenuta elezione del Coordinatore e del Vice, viene data comunicazione da parte della U.O.SECS. del municipio al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma. Nel caso di mancata convocazione del coordinamento municipale per l’elezione del Coordinatore e del Vice, entro 30 giorni dalle avvenute elezioni dei Comitati di gestione dei singoli centri, la convocazione del Coordinamento municipale viene effettuata con le modalità sopra previste dal Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute. Il Presidente e il Vice presidente del Comitato di Gestione eletti anche come Coordinatore e Vice coordinatore Municipale devono optare per uno dei due incarichi entro 30 giorni. Il Coordinatore Municipale è di diritto membro del Coordinamento cittadino dei Centri Sociali Anziani di Roma e deve essere convocato dalla Commissione municipale politiche Sociali ogni volta che all’ordine del giorno ci siano analisi o proposte relative ai centri anziani. Art.13 Coordinamento cittadino 11
- 12. Al fine di uniformare su tutto il territorio comunale le iniziative e le attività dei Coordinamenti Municipali viene costituito il Coordinamento cittadino che è composto da tutti i Coordinatori municipali. l Coordinatori possono essere sostituiti dai Vice coordinatori. I componenti del Coordinamento cittadino eleggono al loro interno il Presidente e il Vice tra i cittadini anziani che siano iscritti ad un Centro Sociale Anziani da almeno 5 anni. L’elezione del Presidente e del Vice avvengono nel corso della prima seduta del Coordinamento cittadino, convocata e presieduta dall’Assessore alle Politiche Sociali di Roma e alla presenza dei componenti della Commissione capitolina Politiche Sociali. La votazione avviene con voto segreto. Il Presidente e il Vice del Coordinamento cittadino non sono immediatamente rieleggibili dopo aver esercitato due mandati consecutivi. Vengono eletti, con due distinte votazioni, Presidente e Vice Presidente coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il più giovane in entrambi i casi. il Coordinamento cittadino: - esprime parere non vincolante su tutti gli atti dell’Amministrazione comunale relativi ai Centri anziani; - si incontra almeno due volte l’anno con l’Assessore capitolino e con la Commissione politiche sociali di Roma; - dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino allo svolgimento delle nuove elezioni e all’insediamento dei nuovi eletti e, comunque, non oltre 60 giorni dalla scadenza del mandato. Il Presidente della Commissione Politiche Sociali di Roma convoca il Coordinamento tutte le volte che all’ordine del giorno vi siano argomenti relativi ai Centri Sociali Anziani. Il Coordinamento si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese, o su richiesta del 20% dei componenti. La sede del Coordinamento cittadino è presso una struttura individuata dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma. Il Coordinatore Municipale eletto Coordinatore Cittadino deve optare per uno dei due incarichi. Art. 14 Organismi di gestione Sono organismi di gestione del Centro Sociale Anziani: - l’Assemblea degli iscritti; - il Comitato di Gestione; - il Presidente. Art. 15 Assemblea degli Iscritti L'assemblea degli iscritti è composta da tutti gli iscritti al Centro Sociale Anziani. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di gestione o in sua assenza dal Vice. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del Centro almeno 8 giorni prima della data di svolgimento ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti. Le riunioni dell'assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le sedute ordinarie si svolgono almeno una volta l’anno e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice. Le sedute straordinarie sono convocate: - su richiesta del Presidente del Comitato di gestione; - su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di gestione; - su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti. 12
- 13. Durante lo svolgimento dell’Assemblea degli iscritti sono sospese tutte le attività del centro e nel centro. Art. 16 Compiti dell’Assemblea Sono compiti dell'assemblea: a) raccogliere le candidature e le autocandidature a componente del Comitato di gestione e nominare i componenti del seggio elettorale nel numero di tre o cinque scelti tra gli iscritti al Centro non candidati; b) votare, entro 10 giorni dalla sua presentazione, la mozione di sfiducia al Presidente, che deve essere approvata, a voto palese, con il voto favorevole del 50%+1 in prima convocazione e, in seconda convocazione, con il minimo del 30%degli iscritti; c) richiedere lo scioglimento del Comitato di gestione con una petizione motivata sottoscritta dal 30% più uno degli iscritti al Centro; d) indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività del Centro che devono essere trasmessi al competente Ufficio municipale entro il 30 novembre di ogni anno; e) decidere con il 50%+1 degli iscritti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con almeno il 20% degli iscritti la costituzione di una Associazione del Centro, per lo svolgimento delle attività complementari. Analoghe modalità si attuano per il suo scioglimento; f) approvare e verificare il piano programmatico delle attività' previste dall'art. 5 (attività complementari) del presente regolamento; g) approvare annualmente il bilancio di previsione con indicazione di tutte le entrate, suddivise in finanziamenti comunali e in entrate derivanti da attività complementari, autofinanziamenti, sponsorizzazioni, nel caso di costituzione di una Associazione del Centro; h) approvare il consuntivo con indicazione di tutte le spese sostenute. I bilanci preventivi e i consuntivi sono pubblici e devono essere affissi in bacheca nel Centro Anziani. Tali documenti contabili, una volta approvati, devono essere consegnati dal Presidente del Centro Sociale Anziani agli Uffici competenti del Municipio ai fini della necessaria informazione al Consiglio municipale. Le decisioni dell'assemblea degli iscritti salvo quella relativa ai punti b) ed e) sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. Art. 17 Composizione Comitato di Gestione Il Comitato di gestione è composto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al numero degli anziani iscritti al Centro, secondo la seguente tabella: a) fino a 800 iscritti: 9 componenti, compreso il Presidente; b) da 801 a 1500 iscritti: 11 componenti, compreso il Presidente; c) da 1501 iscritti: 13 componenti, compreso il Presidente; Fa parte del Comitato di gestione anche un assistente sociale del Municipio competente con funzioni di supporto tecnico al Comitato di gestione, individuato dal Dirigente U.O.SECS. all'interno del servizio sociale municipale, senza diritto di voto. Le funzioni di segretario sono di norma svolte da un dipendente dl ruolo amministrativo della U.O.SECS. Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa di diritto il Coordinatore Municipale senza diritto di voto, o in sua assenza il Vice Coordinatore. Art. 18 Candidatura al Comitato di Gestione l cittadini che intendono candidarsi a Presidente del Comitato di Gestione debbono essere iscritti al Centro Anziani da almeno un anno prima della data delle elezioni; i candidati a membro del 13
- 14. comitato di Gestione devono essere iscritti da almeno sei mesi prima della data delle elezioni, salvo i Centri Anziani di nuova istituzione. Non può immediatamente candidarsi alla carica di Presidente, l'iscritto che ha già ricoperto per due mandati consecutivi tale incarico. In caso di Presidenza commissariata nella precedente gestione, la stessa non potrà essere riconfermata per almeno due mandati successivi. I candidati alla carica di componenti del Comitato di Gestione e a Presidente non debbono aver subito provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e c) dell‘art. 7 nei tre anni precedenti la data fissata per le elezioni. Non possono candidarsi, pena la decadenza immediata della carica, tutti quei cittadini anziani con carichi penali pendenti. Non possono candidarsi a componenti del Comitato di Gestione o a Presidente del Centro Sociale Anziani, i consiglieri comunali e i consiglieri municipali, né i componenti delle Giunte municipali e comunale. Le candidature devono essere proposte in forma scritta, durante lo svolgimento dell‘assemblea all'uopo convocata, presenziata da un incaricato della UO.SECS del Municipio con compiti di segretario verbalizzante. Le proposte di candidature possono essere avanzate anche da altri anziani iscritti al Centro, purché accettate in forma scritta dagli interessati. Nella proposizione delle candidature si deve tener conto dell’alternanza di genere, a prescindere dal numero dei candidati. Il candidato a Presidente si può anche candidare a componente del Comitato di gestione, optando in caso di elezione per uno solo dei due incarichi. Per garantire la rappresentanza di genere possono essere date fino a due preferenze; in questo caso devono riguardare candidati di sesso diverso. L’incaricato della UO.SECS. del Municipio consegna il verbale con le proposte nominative alla propria Direzione. Essa predispone l‘elenco delle candidature in ordine alfabetico e due schede, una per l'elezione del Presidente e una per l’elezione del Comitato di gestione. Gli elenchi delle candidature debbono essere affissi presso il Centro Anziani e nella sede del Municipio almeno 15 giorni prima delle elezioni. I candidati a Presidente e a componente del Comitato di Gestione possono affiggere in bacheca i loro programmi elettorali e promuovere presso il Centro Sociale Anziani, incontri con gli iscritti al fine di farsi conoscere e divulgare il proprio programma. È compito del Presidente uscente far prendere visione dell'elenco degli iscritti ai candidati. Nel visionare detti elenchi i candidati devono operare nel pieno rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali previste dalle vigenti disposizioni. Art. 19 Procedura per l’elezione del Comitato di gestione La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Consiglio Municipale con propria risoluzione, al massimo entro la data di scadenza del Comitato in carica. Tale data è comunicata mediante avviso pubblico affisso nel territorio municipale almeno 30 giorni prima dell’espletamento delle votazioni. Il seggio deve essere costituito presso ogni Centro. Il Municipio provvede a designare il Presidente del seggio tra il personale della UO.SECS. del Municipio che sarà coadiuvato dagli iscritti al Centro designati dall'assemblea o da altro personale della UO.SECS. Le votazioni avvengono con voto segreto presso i Centri interessati in un solo giorno feriale, dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Le preferenze saranno espresse sulle apposite schede, apponendo il segno della croce a fianco del nome prestampato del/della candidato/a. Sulla scheda per l'elezione del Presidente si potrà esprimere una sola preferenza. Sulla scheda per l'elezione dei componenti il Comitato di gestione si potrà esprimere una sola preferenza, o due preferenze purché siano un uomo ed una donna. Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio. 14
- 15. Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per la proclamazione degli eletti nonché per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali municipali. Art. 20 Elezioni e insediamento del Comitato di gestione Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è eletto il più giovane di età. Il Consiglio del Municipio ratifica la costituzione del Comitato di gestione entro 10 giorni dalla sua elezione. Il Presidente del Centro Sociale Anziani, entro 30 giorni dall‘adozione del provvedimento di ratifica, convoca gli eletti per l'insediamento del nuovo Comitato di gestione. Art. 21 Durata in carica del Comitato di gestione Il Comitato di gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento degli eletti e fino all'insediamento del nuovo Comitato. I componenti del Comitato di gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie o per assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive. Il Presidente può segnalare l'inattività di uno o più componenti del Comitato di Gestione al Dirigente della UO.SECS. del Municipio competente, il quale procederà alle opportune indagini e, qualora sia accertata la fondatezza della segnalazione, ne propone la decadenza al Collegio dei Garanti. La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria. Tale graduatoria rimane valida fino alla scadenza del Comitato di gestione. La nomina del nuovo eletto deve essere ratificata dal Consiglio municipale entro 30 giorni. Nel caso di esaurimento della graduatoria ed impossibilità di surrogazione dei componenti decaduti, si procede alla elezione dei componenti mancanti; essi restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato di gestione precedentemente eletto. L'assistente sociale ed il funzionario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante decadono in caso di trasferimento ad altro servizio o in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Dirigente della UO.SECS. del Municipio designa i subentranti nelle funzioni di cui sopra. Art. 22 Compiti del Comitato di gestione Il Comitato di gestione, oltre alle competenze nelle materie di cui all'art. 2: a) sollecita e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini utenti alla gestione del Centro Sociale Anziani secondo le finalità espresse nell'art. 2 del presente regolamento, costituendo commissioni e gruppi di lavoro tematici a carattere permanente o temporanei, allo scopo di studiare, predisporre ed attuare i programmi. Fanno parte di tali commissioni e gruppi di lavoro anche gli iscritti non componenti il Comitato di gestione; b) trasmette alla UO.SECS. del Municipio entro il 30 settembre di ogni anno, per il tramite del Presidente, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio municipale, il programma annuale delle attività del Centro approvato dall'assemblea degli iscritti. Tale programma deve contenere le indicazioni delle previsioni di spesa dei fondi destinati dall'Amministrazione comunale per le attività socio-culturali. Qualsiasi variazione nella destinazione di tali fondi deve essere preventivamente comunicata agli Uffici competenti del Municipio; c) predispone il consuntivo dell'anno precedente, che deve contenere l'indicazione delle entrate e delle spese riferite sia alle attività istituzionali che a quelle complementari ed essere sottoposto alla votazione dell'assemblea; d) provvede ad inoltrare ai competenti Uffici municipali le richieste di intervento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti la sede del Centro, nonché ogni altra richiesta che comporti l'utilizzo di servizi dall'Amministrazione comunale; 15
- 16. e) nomina il Tesoriere del Centro Sociale Anziani nell'ambito del Comitato di Gestione; f) stabilisce l’orario di apertura e di chiusura del Centro Sociale Anziani anche nei giorni festivi ed in particolare nel periodo estivo, assegnando turni di presenza dei componenti il Comitato di gestione. La chiave del Centro viene custodita dal Presidente e, in caso di impossibilità dello stesso, dal Vice presidente o da altro componente del Comitato. Una copia della chiave del Centro deve essere depositata presso la sede del Municipio. Qualora per causa di forza maggiore uno dei suddetti componenti non sia temporaneamente disponibile, il Presidente può affidare l'incarico della apertura e chiusura del Centro ad uno o più anziani iscritti non facenti parte del Comitato di gestione, che ne assumono la responsabilità. L’orario di chiusura del Centro è stabilito di norma per le ore 19.30 nel periodo invernale e per le ore 20.00 nel periodo estivo, salvo eccezioni da comunicarsi preventivamente al Municipio, pena l’assunzione di responsabilità da parte del Presidente; g) assicura la custodia del materiale esistente presso lo stesso (utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie); h) favorisce durante le campagne elettorali gli incontri degli iscritti al Centro Sociale Anziani con i candidati alle elezioni municipali, comunali e regionali nonché a quelle per il parlamento nazionale ed europeo; gli incontri debbono prevedere tavole rotonde, confronti tra candidati di liste diverse. I candidati danno notizia della loro presenza al Centro con congruo anticipo (almeno tre giorni prima). Durante tali scadenze, il Comitato di Gestione predispone un calendario per lo svolgimento degli incontri. Alla riunione deve essere presente almeno un componente del Comitato stesso; i) su richiesta delle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello nazionale, il Comitato di Gestione deve predisporre degli spazi per l'installazione di bacheche informative e concorda con i Sindacati e le associazioni dei pensionati incontri periodici sui problemi degli anziani e, su richiesta dei medesimi, momenti di incontro con gli anziani del Centro; I) assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto degli anziani alla vita comunitaria; mette a disposizione, compatibilmente con le attività del Centro Anziani, i suoi locali per richieste di incontri di rilevanza sociale e culturale promossi dalle realtà associative del territorio o come concordato in base all'allegato A. E’ fatto divieto assoluto di locazione dei locali del Centro; m) cura i rapporti con i gruppi, organismi e associazioni che offrono la collaborazione per il potenziamento del servizio e promuove l'impegno solidale degli anziani iscritti al Centro in attività socialmente utili; n) provvede alla raccolta ed alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti i servizi e la loro dislocazione sul territorio ai quali l‘anziano può essere interessato, anche attraverso il raccordo con la UO.SECS. del Municipio garantendo nell'ambito delle attività annuali del Centro la partecipazione a rotazione di tutti gli iscritti interessati; o) per l‘accesso al Centro, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali devono darne comunicazione al Comitato di Gestione; p) al fine di garantire un controllo e una garanzia che nei Centri non si svolgano attività non inerenti all'art.2, è cura del Presidente fornire ogni sei mesi all’Ufficio preposto un elenco generico degli ospiti e dei responsabili delle attività programmate. Art. 23 Validità delle sedute del Comitato di gestione Il Comitato di gestione di riunisce ogni vota che lo ritiene necessario con un preavviso a tutti i componenti non inferiore a 4 giorni. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide con la presenza del 50% più uno dei componenti e le decisioni sono valide se approvate a maggioranza 16
- 17. semplice dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento. Le sedute sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente. Art. 24 Elezione a Presidente e nomina del Vice Presidente Il Presidente del Comitato di gestione è eletto direttamente dagli iscritti; assume la carica di Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Il Presidente, a garanzia di una maggiore armonia nella gestione, sceglie, tra gli eletti del Comitato di gestione, il Vice presidente. Il Vice presidente è nominato nella prima seduta di insediamento del Comitato di gestione, dopo le elezioni. Non possono essere nominati Vice presidenti i parenti del Presidente fino al terzo grado, né suoi conviventi nonché l’ex Presidente e Vice Presidente che abbiano già esercitato il ruolo per due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di impedimento nello svolgimento dell'incarico da parte del Presidente, il Vice presidente assume la carica di Presidente per la gestione ordinaria e sceglie il Vice presidente tra i componenti del Comitato di gestione, in attesa dell'effettuazione di nuove elezioni entro trenta giorni. In caso di decesso del Presidente o di sue dimissioni determinate da documentate condizioni di salute che ne impediscano l’attività, il Vice Presidente ne assume la carica fino a nuove elezioni dello stesso che si terranno entro 90 giorni. In tal caso, il Presidente dimissionario consegnerà al Vice Presidente tutto il materiale di segreteria relativo alla gestione. In caso di dimissioni determinate da conflittualità interne al Comitato di gestione, o per revoca del Presidente, si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Comitato di Gestione, che si terranno entro 90 giorni; nel frattempo il Comitato di Gestione in carica svolge le sole attività di gestione ordinaria, senza assumere deliberazioni che comportino nuove spese, salvo che le stesse non siano diretta conseguenza di deliberazioni già assunte in precedenza. Tutto il materiale di segreteria nonché le iscrizioni al Centro sono ritirate dall’Ufficio preposto che ne tiene la gestione fino alla ratifica dei nuovi eletti. Art. 25 Il Presidente Il Presidente è il rappresentante legale del Centro Anziani ed esercita il suo incarico per l'intero mandato del Comitato di gestione. Il Presidente deve rispettare e far rispettare il presente regolamento. Il Presidente provvede alla convocazione del Comitato di gestione e dell’assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento e presiede le sedute di entrambi gli organismi. Sentito il parere del Comitato di gestione può invitare a partecipare alle sedute rappresentanti di Associazioni e di Organismi che si occupano di problemi dell’anziano e che comunque agiscono nella realtà sociale. Il Presidente consegna il bilancio preventivo ed il consuntivo, approvati dall'assemblea degli iscritti, agli Uffici competenti del Municipio. In particolare trasmette al competente Ufficio municipale, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale delle attività approvato dall’assemblea degli iscritti contenente le previsioni di spesa relative ai fondi destinati alle attività socio-culturali dei Centri Sociali Anziani. Art. 26 Revoca e sostituzione del Presidente La revoca del Presidente è proposta con una mozione di sfiducia sottoscritta dal 30% degli iscritti. Tale mozione è votata dall'Assemblea appositamente convocata e presieduta dal componente più anziano del Comitato di gestione entro 10 giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata a scrutinio segreto con il voto favorevole del 50%+1 degli iscritti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno il 30% degli iscritti. 17
- 18. Art. 27 Incompatibilità I Presidenti dei Centri Sociali Anziani e i membri del Comitato di Gestione non possono ricoprire cariche politiche o istituzionali. Art. 28 Collegio di Garanzia municipale È istituito in ogni Municipio il Collegio di garanzia composto da anziani iscritti ai Centri che da almeno 6 mesi non ricoprono altre cariche e che non hanno mai subito provvedimenti disciplinari. Il Collegio è composto da tre membri nei Municipi che hanno fino a cinque Centri Sociali Anziani e da cinque membri nei Municipi che hanno più di cinque Centri Sociali Anziani. Il Collegio di garanzia dura in carica tre anni, ed è rinnovato con apposite elezioni con modalità stabilite dal Municipio. I componenti del Collegio di garanzia non sono immediatamente rieleggibili dopo aver esercitato due mandati consecutivi. Le candidature e le autocandidature devono essere presentate alle assemblee dei Centri Anziani. Nessun Centro Sociale Anziani può avere più di un membro nel comitato di garanzia. Gli uffici della UO.SECS. del Municipio stileranno la lista dei candidati al Collegio di garanzia da sottoporre al voto degli iscritti durante le elezioni per il Presidente e per il Comitato di gestione. Il voto è espresso a scrutinio segreto e si può esprimere una sola preferenza sulla apposita scheda, o due preferenze purché di sesso diverso. Sono proclamati eletti al Collegio i candidati che nell'ordine hanno riportato il maggior numero di voti. Il candidato che avrà ottenuto più voti sarà il Coordinatore del Collegio di garanzia. A parità di voti prevale il più giovane di età. In caso di decadenza per espresse dimissioni o per assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive di uno o più componenti del Collegio, si procederà alla decadenza e successivamente alla surroga con il primo dei non eletti nella graduatoria. Il Collegio di garanzia decide in merito ai ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle sanzioni previste all'art. 7 del presente regolamento, comminate ai medesimi dal Comitato di gestione. Garantisce il rispetto del regolamento in merito a quanto statuito dall'art. 7. Il collegio di garanzia viene convocato dal Coordinatore Municipale tramite avviso scritto da recapitare con ogni mezzo utile ai componenti del Collegio. La valutazione dei ricorsi avviene secondo le modalità previste all’art. 7. Il Collegio può acquisire documenti utili all'esame del caso ed effettuare audizioni per poter assumere le proprie decisioni nella completezza delle informazioni ed in piena autonomia, avvalendosi del supporto della UO.SECS. del Municipio. TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Art. 29 Fondi Le attività dei Centri sono finanziate da fondi comunali, regionali o da fondi di altri Enti pubblici messi a disposizione dal Municipio e vincolati alla realizzazione del programma relativo alle attività dei Centri Sociali Anziani approvato in occasione della predisposizione dei bilanci di previsione, subordinatamente alle risorse messe a disposizione dall’Assemblea Capitolina. Le attività complementari sono finanziate con contributi messi a disposizione da altri Enti pubblici e privati nonché con contribuzioni volontarie e sponsorizzazioni gestite dall'Associazione costituita dal Centro. 18
- 19. I Centri Sociali Anziani, in collaborazione e per tramite di Roma e/o altre istituzioni, possono essere destinatari di progetti europei destinati alla terza età, all‘invecchiamento attivo e allo scambio intergenerazionale. Art. 30 Criteri di riparto dei fondi L‘Assemblea capitolina nell'ambito del bilancio preventivo stanzia un apposito fondo per la gestione dei Centri Sociali Anziani, scorporando detto fondo da quello più complessivo dei servizi sociali. In occasione della predisposizione del bilancio annuale, il Municipio nell' ambito delle disponibilità finanziarie definisce la ripartizione dei fondi da destinare ai Centri Anziani ubicati sul territorio, secondo i seguenti criteri: a) una quota fissa per ogni singolo Centro nella misura del 40% del finanziamento previsto; b) una quota pari al 50% rapportata al numero degli iscritti al 1 gennaio di ogni anno; c) una quota pari al 10% può essere riservata al Municipio per la realizzazione di iniziative ricreative, culturali e sociali rivolte agli anziani di zone del Municipio meno dotate di servizi e/o per altre iniziative tendenti ad omogeneizzare i rapporti tra i diversi centri del Municipio o tra centri Anziani di altre città, anche attraverso la realizzazione di gemellaggi. Qualora il Municipio non impegni tale quota entro il primo semestre dell’anno, la stessa sarà ripartita tra i Centri del Municipio in parti uguali. E' compito della UO.SECS. del Municipio, in collaborazione con il Presidente e l’assessore compente del territorio, fornire al Coordinamento municipale e al Collegio di garanzia municipale strumenti e luoghi di lavoro, nella misura e nella disponibilità ritenuta necessaria, all'esercizio delle funzioni. TITOLO V RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE DI ROMA E DEL MUNICPIO DI APPARTENENZA Art. 31 Funzioni dall’Amministrazione di Roma I Centri Sociali Anziani dipendono funzionalmente e amministrativamente dal Municipio nel cui territorio sono istituiti; sia l'Amministrazione centrale che quella municipale possono utilizzare i locali dei Centri Sociali Anziani per organizzare iniziative rivolte agli anziani e ai cittadini residenti nel territorio, compatibilmente con il calendario delle iniziative già programmate dai Centri e secondo le modalità stabilite anche nello schema di convenzione (allegato A); le stesse forniscono informazioni riguardanti iniziative a favore degli anziani. Roma e i Municipi promuovono e sostengono tutte le attività che comportino la partecipazione attiva della persona anziana alla vita della comunità e si adoperano per l'apertura del centro sociale anziani al territorio. Art. 32 Personale dell’Amministrazione comunale I Centri Sociali Anziani si avvalgono delle prestazioni degli assistenti sociali, del personale 19
- 20. amministrativo e degli operatori culturali e sportivi che prestano servizio presso il Municipio. Ogni Municipio, a seconda delle esigenze e dei programmi da realizzare, assicura la presenza del suddetto personale presso il Centro. Qualora presso i Centri sia necessaria ulteriore attività di competenza comunale a sostegno delle persone anziane, in aggiunta a quella di istituto del Centro stesso, tale servizio dovrà essere garantito, d‘intesa con i Comitati di Gestione, dal competente personale del Municipio. Per la gestione economica si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Economato e degli Agenti contabili interni di Roma, approvato con Delibera Giunta Capitolina n. 210/2012. Art. 33 Corsi di formazione Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma provvede, in relazione ai delicati compiti dei componenti il Comitato di Gestione nella predisposizione dei documenti contabili e nella pianificazione delle attività del Centro, ad organizzare appositi corsi di formazione che potranno prevedere anche l'acquisizione di abilità informatiche e a fornire supporto per mezzo dell'Osservatorio. I candidati ai Comitati di Gestione all'atto della presentazione della candidatura si impegnano a frequentare con assiduità e profitto tali corsi. Art.34 Controllo e verifica Il Municipio competente per territorio controlla e verifica la conduzione dei Centri Sociali Anziani affinché l'operato degli stessi sia conforme al presente Regolamento. Si coadiuva con i Dipartimento e con l’Osservatorio, di cui all'art. 5, in queste funzioni. Art. 35 Regolamenti interni ai Coordinamenti e Collegi di garanzia l Coordinamenti municipali, nonché i Collegi di Garanzia municipali, devono dotarsi di un apposito regolamento di funzionamento interno approvato dalla UO.SECS. del Municipio. Il Coordinamento cittadino deve a sua volta dotarsi di un regolamento di funzionamento interno approvato dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma. TITOLO V| DIPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 36 Entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, devono essere insediati e/o confermati i Coordinamenti municipali dei Centri Anziani. 20
- 21. ALLEGATO A SCHEMA DI CONVENZIONE L’anno .......... il giorno...................…del mese di……………in Roma nella sede del Municipio Roma...…………........ TRA il Municipio Roma ...... rappresentato dal Direttore…. E L'ASSOClAZIONE………………………………………………… con sede in Roma presso il Centro Sociale Anziani……………. ………………….sito in Via………………………………, che nel proseguo per brevità viene denominata “Associazione" PREMESSO 21
- 22. Che Roma con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. ...... del ....... ha approvato il nuovo regolamento dei centri sociali anziani allegato alla presente convenzione, quale parte integrante della medesima; che tale regolamento prevede per la realizzazione delle attività complementari (art. 5) la costituzione tra gli iscritti al centro di una apposita associazione di anziani senza scopo di lucro, con sede nel centro stesso; che l’Associazione è iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui all’art.9 della Legge Regionale 22/1999 e ne rispetta i requisiti di accesso, di cui all'art.3 della citata Legge; preso atto che l‘Assemblea degli iscritti, appositamente convocata, in data…….……….. ha espresso parere favorevole alla costituzione di tale associazione; che il regolamento dei Centri Anziani prevede la stipulazione di apposita convenzione tra il Municipio e la sopra citata associazione contenente norme di salvaguardia delle prerogative del centro anziani con l’individuazione delle rispettive competenze di gestione e regole per consentire il controllo sulle attività sia da parte degli iscritti al centro anziani che del Municipio; constatato che gli scopi dall'Associazione contenuti nello Statuto, di cui all‘allegato B, non contrastano con i principi generali e gli indirizzi di intervento indicati negli articoli 1 e 2 del regolamento dei Centri Anziani di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.……… del……………………..; verificato che, a norma dell'art.5, del citato regolamento, gli organi dell’associazione coincidono con quelli del centro anziani, come da atto costitutivo dell'associazione, allegato al presente atto; Sl STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto L’Associazione provvede alla realizzazione delle attività complementari del Centro Sociale Anziani. La presente convenzione ha come oggetto l'individuazione delle responsabilità di gestione di tali attività e le regole per consentire il controllo sulle stesse da parte degli iscritti e del Municipio. Art. 2 Attività dall'Associazione L'Associazione per la realizzazione dei programmi approvati dall'assemblea degli iscritti del Centro Anziani e deliberati dal Consiglio Municipale, potrà avviare una serie di attività complementari quali: - predisporre e gestire strutture idonee per lo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali, effettuando anche la somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche; - promuovere lo sviluppo del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, ludico-sportiva, sociale nel contesto della cittadinanza attiva; - incentivare iniziative atte a sostenere associati e non, in condizioni di indigenza e per 22
- 23. raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficienza o autofinanziamento; a questo proposito, disporrà una riserva di posti per situazioni di particolare fragilità, su indicazione del servizio sociale municipale, in caso di iniziative di tipo turistico - culturale; - favorire lo svolgimento della vita associativa per scambi di idee e conoscenze anche con giovani generazioni e con le scuole del territorio; - promuovere il turismo sociale, i soggiorni e le cure termali; - aderire ad altre associazioni e/o reti di associazioni; - collaborare con il Municipio ad attività di apertura al territorio, utilizzando anche i locali del centro come luogo di incontro per iniziative che favoriscano politiche di comunità; - procedere con delega del Dirigente UO.SECS. del Municipio alla stesura di un albo dei fornitori sia dei servizi (per esempio gastronomici ed altro) e delle attività svolte nel centro (culturali, turistiche, sportive ed altro). Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni e delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460/97, dalla legge n. 383/2000 e s.m.i, dalla Legge Regionale n.22/1999 e dal Codice Civile. Art. 3 Sede, attrezzature ed arredi L’Associazione utilizza la sede e relative pertinenze, le attrezzature e gli arredi di proprietà dell'Amministrazione messi a disposizione del Centro Sociale Anziani; ove il comitato di gestione del centro non provveda, inoltra ai competenti uffici di Roma le richieste di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che di adeguamento alla normativa vigente in materia antinfortunistica, di igiene, sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche riguardanti la sede del centro, nonchè ogni altra richiesta che comporti l’utilizzo di servizi dell'Amministrazione. L’eventuale donazione e/o forme di sostegno di altra natura, devono essere comunicate alla Direzione UO.SECS. del Municipio perché ne faccia l’inventario ai fini dell’acquisizione al patrimonio dell'Amministrazione di pertinenza del centro stesso. L’Associazione cogestisce la manutenzione minima, in collaborazione con il Municipio. E' vietato in qualsiasi forma l'affitto dei locali. Art.4 Fondi L’Associazione per la realizzazione delle attività complementari gestisce contributi messi a disposizione da altri Enti pubblici, diversi dal Comune di Roma, da soggetti privati nonché contribuzioni volontarie, anche da parte degli iscritti al Centro anziani, e sponsorizzazioni. L'Associazione può organizzare raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di modico valore, in occasione di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione può chiedere un corrispettivo per talune attività, con esclusione di quelle finanziate dai fondi di Roma, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, usufruendo dei benefici del D.P.R. n.640/72 e del DL. n.60/99, attività di turismo senza scopo di lucro, e per attività commerciali. In caso di attività complementari che abbiano carattere commerciale, l’Associazione dovrà aderire per la gestione delle stesse ad una Associazione nazionale di riferimento, riconosciuta dal Ministero dell’interno. Art.5 Programma annuale delle attività e bilancio L'Associazione deve avere un programma delle attività, un bilancio di previsione ed un consuntivo annuali. Tali documenti contabili devono contenere l’indicazione di tutte le entrate derivanti da attività complementari, contributi di altri Enti pubblici o privati, escluso quelli del 23
- 24. Comune di Roma, contribuzioni volontarie anche degli iscritti al Centro Sociale Anziani, sponsorizzazioni, attività commerciali, e di tutte le spese sostenute. Il programma annuale delle attività, il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati annualmente dall’assemblea degli iscritti al Centro Sociale Anziani a maggioranza semplice dei presenti, secondo le norme previste nel regolamento dei Centri Sociali Anziani. Il programma annuale delle attività ed il bilancio di previsione devono essere trasmessi ai Servizi sociali del Municipio entro il 30 novembre dell’anno precedente cui tali documenti si riferiscono. Qualsiasi variazione della destinazione dei fondi deve essere preventivamente comunicata al sopraindicato Ufficio. Il bilancio consuntivo con il rendiconto delle attività svolte devono essere trasmessi agli Uffici del Municipio entro il 30 maggio dell’anno successivo cui essi si riferiscono. Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo sono pubblici e devono essere affissi in bacheca presso il Centro anziani. Art.6 Controllo L'Associazione informa periodicamente gli iscritti, convocati in apposita assemblea, ed il Municipio, mediante una dettagliata relazione, sullo stato di attuazione del programma, l’utilizzo dei fondi ed, in generale, sulle attività svolte sia all’interno che all’esterno del Centro. L'associazione è sottoposta a controlli di Legge nazionale e regionale, nonché, potrà contare sul supporto e orientamento dell’Osservatorio di cui all'art. 5 del Regolamento che, nei compiti previsti, effettuerà anche un controllo sul rispetto dell’operato in relazione alle finalità dall’Associazione stessa e nel rispetto degli intendimenti dell’Amministrazione capitolina. Gli Uffici municipali provvedono al controllo ed alla vigilanza sul corretto uso dei locali, delle aree, dei mobili e delle attrezzature da parte dell’Associazione Art.7 Assicurazione L'Associazione è tenuta a stipulare apposite assicurazioni nel caso di svolgimento di attività che lo richiedano. Art.8 Scioglimento dall’Associazione L’assemblea degli iscritti al Centro anziani può decidere in qualsiasi momento lo scioglimento dell’Associazione. In occasione del rinnovo del Comitato di gestione l’assemblea degli iscritti deciderà se confermare o meno la continuità della gestione dell'Associazione. Lo scioglimento dell‘Associazione determina il trasferimento di beni eventualmente acquisiti dall’Associazione stessa al Municipio. Eventuali fondi attivi sono di esclusiva pertinenza del Municipio prima e della futura Associazione poi; le passività sono a carico degli organi dirigenti dell’Associazione. Art.9 Durata della convenzione La presente convenzione decorre dal………………… e scade al termine del mandato del Comitato di gestione, salvo lo scioglimento anticipato dell’Associazione deciso dall’assemblea degli iscritti al Centro anziani. Letto, approvato e sottoscritto 24
- 25. Per il Municipio per l'Associazione ALLEGATO B SCHEMA DI STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Centro Sociale Anziani ........................................... TITOLO I Art. 1 Costituzione Denominazione e sede 1. Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000, delle norme del codice civile in tema di associazioni, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonché dei principi generali dell‘ordinamento giuridico e del presente Statuto nonché di quanto stabilito nel Regolamento dei Centri Anziani approvato con Deliberazione n. ..…….. del………………. è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata “…………………………… “ del Centro Sociale Anziani, Municipio……………. 25
- 26. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilità sociale, ed in particolare agisce nei limiti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) Centro Anziani …………………………………. , che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l‘Associazione intenderà adottare. 2. L'Associazione ha sede in………………………, Via………………………………. n……., presso la sede del Centro Anziani ……………………. Art. 2 Durata La durata dell’Associazione è fissata nella durata degli organi elettivi del centro anziani. TITOLO II Art. 3 Oggetto e finalità 1. Lo spirito e la prassi dell’ Associazione si conformano ai dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. 2. L'Associazione intende operare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del regolamento dei Centri Anziani di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. ……………. del …… e per la realizzazione di attività complementari per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti peri Centri Anziani. In particolare: - attività per ii miglioramento dei servizi offerti agli anziani all’interno dei centri; - partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e museali usufruendo dei benefici del DPR 460/72 e del D.lgs 60/99; - attività di turismo; - somministrazione di bevande ed alimenti con apertura di bar interni, nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia. L'Associazione può ricevere finanziamenti pubblici secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti e ha l'obbligo di rendicontare su apposito bilancio certificato ogni entrata e ogni uscita, dandone comunicazione una volta l’anno agli aderenti. A tutte le attività promosse dall'Associazione possono partecipare solo i soci della stessa e gli iscritti al centro anziani medesimo, questi ultimi previa apposita liberatoria di responsabilità. 26
- 27. 3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, e dalla legislazione vigente. 4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. 5. L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. TITOLO III Art. 5 Associati 1. Possono essere soci dell’Associazione tutti gli iscritti del Centro Anziani che non abbiano espressamente rifiutato l’adesione a detta Associazione e che verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. 2. La quota annuale a carico degli associati non e frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Art. 6 Diritti e doveri degli associati 1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. 2. L’ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione. 3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. 4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dall’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l‘attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. Art. 7 Perdita della qualità di associato La qualità di associato si perde per: - decesso; 27
- 28. - dimissioni; ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l‘anno in corso. - decadenza; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa. - esclusione; la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all‘interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. TITOLO IV Art. 8 Organi dell’Associazione 1. Gli organi dell’Associazione sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale). 2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito. Art. 9 Convocazione dell’Assemblea degli Associati 1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni della convocazione. 2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Art. 10 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati 28
- 29. 1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell’ Associazione. 2. Possono partecipare all’ Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. 4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di: a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione; b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo; c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti; d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell‘associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto; e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell' Associazione, b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa. 5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. Art. 11 Validità dell’Assemblea 1. L‘Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l‘Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l‘Assemblea nomina il proprio presidente. 2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’ Assemblea. 3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. 4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L’eventuale scioglimento 29
- 30. anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. 5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. 2. il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 13 membri, scelti tra gli associati. 3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni in conformità a quanto previsto dal Regolamento. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l‘assemblea per nuove elezioni. 4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere, scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona. 5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dall‘Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto. Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo 1. il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. 2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l‘ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. 3. il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. 4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della 30
- 31. maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo 1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. 2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre: a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente; b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere; c) amministrare le risorse economiche dall'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo; d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea; e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; f) indire adunanze, convegni, ecc.; g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; h) deliberare l’adesione dell‘Associazione ad altre istituzioni analoghe; i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati; j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome; k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell‘Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3; l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca. Art. 15 Il Presidente 1. Il Presidente è il rappresentante legale dall'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni in conformità a quanto previsto dal Regolamento. 3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. 4. Al Presidente in particolare compete: a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dall‘Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie, il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio. 31
- 32. 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere 1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. 2. Al Segretario compete: a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) la redazione dei libri verbali, nonché del libro soci. 3. Al Tesoriere spetta il compito di: a) tenere ed aggiornare i libri contabili; b) predisporre il bilancio dell’Associazione. Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti 1. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. 2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente. 3. Ai Revisori spetta: a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione; b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto; c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea. TITOLO V Art. 18 Risorse economiche Le entrate dell‘Associazione sono costituite da: a) quote e contributi degli associati; b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 32
- 33. e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Art. 19 Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati. 3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, cosi come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. TITOLO VI Art. 20 Scioglimento 1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto. 2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati. 3. In caso di scioglimento dall’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute a fini di utilità sociale. ai sensi dell'art. 4 della L. 383/00. TITOLO VII Art. 21 Disposizioni generali 33
- 34. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro. ALLEGATO B1 SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZlONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA ……………………………………….. Il giorno………………….., del mese di…………………….. dell'anno ……………………. in ……………………….. , Via ……………………., alle ore ………….., si sono riuniti i seguenti signori: 1. …………………………………………., nato/a a……………………… il …………………… e residente a………………………….. in Via…………………………………………………… , C.F. ………………………………………… 2. …………………………………………., nato/a a……………………… il …………………… e residente a………………………….. in Via…………………………………………………… , C.F. ………………………………………… 3. …………………………………………., nato/a a……………………… il …………………… e residente a………………………….. in Via…………………………………………………… , C.F. ………………………………………… 34
- 35. Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norma di cui alla Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, di un’associazione di promozione sociale il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello Statuto allegato sotto la lettera A, che costituisce parte integrante del presente atto. l comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue: Articolo 1 E’ costituita, ai sensi della L. 383/2000, fra i suddetti comparenti l’Associazione di promozione sociale denominata ……………………………………………………….. Articolo 2 L’associazione ha sede in Via ………………………………………………………….. Articolo 3 L’associazione ha come scopo di: (ripetere gli scopi come da statuto) Articolo 4 La durata dell’Associazione è fissata nella durata degli organi elettivi del centro anziani. Articolo 5 L’associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l’assenza di fini di lucro, l’esclusivo svolgimento di attività di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell’Assemblea dei Soci, la libera e volontaria adesione all‘Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai Soci. Articolo 6 l comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. ……. membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di: - Presidente - Vicepresidente - Consigliere Articolo 7 Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche. Articolo 8 Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dall’Associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite Assemblee dei Soci. Articolo 9 L’Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione. Articolo 10 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dall’Associazione qui costituita. 35
- 36. Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato nell’ordine: 1) 2) 3) ALLEGATO D SCHEMA Dl LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER PARTEClPAZIONE ATTIVITA’ PROMOSSE DALL’ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOClALE CENTRO ANZIANI ……………………………………………. ll/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. nato/a a…………………… il ………………………………………………………………………. residente a ………………………….. in Via ………………………………………………………. Documento riconoscimento……………………………………….. n. …………………………… DICHIARA - di esonerare e sollevare l’Associazione……………………. e il suo legale rappresentante da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione all’attività ……………………………. in caso di incidenti subiti o cagionati a terzi nei corso della stessa e non imputabili a disservizi di ordine organizzativo e/o gestionale; - di esonerare e sollevare l’Associazione e il suo Legale rappresentante da qualsiasi ipotesi di responsabilità per danni subiti a beni propri e cagionati a beni altrui e non imputabili a disservizi di ordine organizzativo e/o gestionale; 36
- 37. - di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento o rimborso presenti o da rivendicare in futuro nei confronti dall’Associazione stessa e del suo legale rappresentante. In fede ……………. il …………………….. Firma
ROMA CAPITALE Proposta di
Deliberazione di iniziativa consiliare Ex art.52 del Regolamento comunale
approvato con deliberazione C.c. n.100 /2002 e s.m.i. A INIZIATIVA DEL
CONS. CAPITOLINO ROBERTO GIACHETTI CONCERNENTE: NUOVO REGOLAMENTO DEI
CENTRI SOCIALI ANZIANI DI ROMA
PREMESSO CHE i Centri Sociali Anziani nascono
sul finire degli anni ‘70 grazie all’intuizione dell’allora Sindaco Luigi
Petroselli, per rispondere alle esigenze di aggregazione e di
valorizzazione del tempo libero delle persone in terza età e superare le
criticità sociali legate ad essa (solitudine, isolamento sociale,
invecchiamento precoce); Sono 148 ad oggi i Centri Sociali Anziani
attivati sul territorio di Roma e sono oltre 100 mila i cittadini
iscritti; Solo negli ultimi 15 anni si è provveduto a regolamentare e a
uniformare la modalità di gestione dei Centri Sociali Anziani: l’ultimo
Regolamento è stato deliberato dall’Assemblea di Roma nel 2010
(deliberazione n. 28 del 13 dicembre) e ha introdotto l’associazionismo
fra anziani quale componente essenziale nelle cosiddette attività
complementari; Pareri resi ai sensi e per gli effetti Dell’art.49 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 RICHIESTA di PARERE al
SEGRETARiO GENERALE ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs.n.267 del 18.8.2000 PARERE TECNICOUFFICIOPROPONENTE Parere per la
regolarità tecnico- amministrativa ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 IL DIRETTORE PARERE eATTESTAZIONE
del RAGIONIEREGENERALE Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.8.2000 IL DIRIGENTE DELLA U.O. DI RAGIONERIA IL SINDACO Parere del
Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALE
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